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15/02/2016 Fondi di solidarietà - Chiarimenti INPS del 12.2.2016 n. 30 S.M.Perego
15/02/2016 730 Precompilato comunque soggetto a verifica S.M.Perego
15/02/2016 Limite alla compensazione dei crediti IVA S.M.Perego
15/02/2016 Il regime forfetario passa tramite indicazione nella dichiarazione IVA S.M.Perego
15/02/2016 I contratti di locazione non registrati non esistono S.M.Perego
16/02/2016 Nuovo software per l’invio dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
16/02/2016 Approvate le specifiche tecniche per gli Studi di Settore 2015 S.M.Perego
16/02/2016 Il super ammortamento del 40% in Unico 2016 S.M.Perego
23/02/2016 Sanzioni ridotte di un terzo con alcuni dubbi applicativi S.M.Perego
17/02/2016 L’Antiriciclaggio esce dal penale S.M.Perego

Records 151 to 160 of 2397
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Titolo: La ruralità del fabbricato dipende sempre dalla sua destinazione d’uso   Data : 20/06/2016
La ruralità del fabbricato dipende sempre dalla sua destinazione d’uso
La C.T. Prov. di Firenze, nella sentenza 889/2016, ha ribadito che il requisito di ruralità dei fabbricati strumentali spetta a prescindere da qualsiasi caratteristica soggettiva e oggettiva. Per definire come tale un fabbricato, infatti, rileva soltanto la destinazione effettiva dell'immobile allo svolgimento delle attività agricole, di cui all'art. 2135 c.c.
In particolare, è affermato che il riconoscimento della ruralità, in presenza dei requisiti previsti dalla legge prescinde da qualsiasi altra caratteristica oggettiva e soggettiva dell'edificio, e anche dall'appartenenza catastale, in quanto rileva soltanto la sua oggettiva strumentalità all'attività agricola dell'azienda.
Di conseguenza, ad un fabbricato censito in categoria "A/1" e destinato effettivamente all'esercizio delle attività agrituristiche, rispetta il requisito oggettivo e, quindi, deve poter ottenere la classificazione in "D/10" o l'annotazione di ruralità.
Fonte: Notiziario Eutekne - C.T. Prov. Firenze 15.6.2016 n. 889/2/16
Sezione:   Autore : S.M.Perego