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28/11/2016 Dal 2017 al 2019 i redditi agrari e dominicali esclusi da IRPEF per i CD e IAP S.M.Perego
01/12/2016 Le piattaforme petrolifere sempre soggette ad ICI IMU e TASI S.M.Perego
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28/11/2016 La locazione di case e appartamenti per le vacanze genera reddito d’impresa S.M.Perego
29/11/2016 On-line il modello standard con le modifiche dell'atto costitutivo delle strat up innovative S.M.Perego
29/11/2016 Scade il 30.11.2016 l’obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC per i revisori S.M.Perego
29/11/2016 Operativa la legge sul “Dopo di noi” S.M.Perego

Records 1791 to 1800 of 2397
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Titolo: La ruralità del fabbricato dipende sempre dalla sua destinazione d’uso   Data : 20/06/2016
La ruralità del fabbricato dipende sempre dalla sua destinazione d’uso
La C.T. Prov. di Firenze, nella sentenza 889/2016, ha ribadito che il requisito di ruralità dei fabbricati strumentali spetta a prescindere da qualsiasi caratteristica soggettiva e oggettiva. Per definire come tale un fabbricato, infatti, rileva soltanto la destinazione effettiva dell'immobile allo svolgimento delle attività agricole, di cui all'art. 2135 c.c.
In particolare, è affermato che il riconoscimento della ruralità, in presenza dei requisiti previsti dalla legge prescinde da qualsiasi altra caratteristica oggettiva e soggettiva dell'edificio, e anche dall'appartenenza catastale, in quanto rileva soltanto la sua oggettiva strumentalità all'attività agricola dell'azienda.
Di conseguenza, ad un fabbricato censito in categoria "A/1" e destinato effettivamente all'esercizio delle attività agrituristiche, rispetta il requisito oggettivo e, quindi, deve poter ottenere la classificazione in "D/10" o l'annotazione di ruralità.
Fonte: Notiziario Eutekne - C.T. Prov. Firenze 15.6.2016 n. 889/2/16
Sezione:   Autore : S.M.Perego