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15/03/2019 Scade luned́ 18.3.2019 la tassa forfetaria annuale sui libri sociali S.M.Perego
10/06/2009 Contribuenti Minimi news Stefano M. Perego
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19/05/2017 Compensazione orizzontale dei crediti fiscali con il Mod. F24 non per tutti Stefano M. Perego
11/11/2016 Proposto lo slittamento della trasmissione telematica delle C.U. al 31 marzo Stefano M. Perego
11/10/2016 Aggiornato il Registro dei revisori con le sezioni A e B Stefano M. Perego
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11/10/2016 È sempre necessario allegare la nota spese in primo grado Stefano M. Perego

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Titolo: La ruralità del fabbricato dipende sempre dalla sua destinazione d’uso   Data : 20/06/2016
La ruralità del fabbricato dipende sempre dalla sua destinazione d’uso
La C.T. Prov. di Firenze, nella sentenza 889/2016, ha ribadito che il requisito di ruralità dei fabbricati strumentali spetta a prescindere da qualsiasi caratteristica soggettiva e oggettiva. Per definire come tale un fabbricato, infatti, rileva soltanto la destinazione effettiva dell'immobile allo svolgimento delle attività agricole, di cui all'art. 2135 c.c.
In particolare, è affermato che il riconoscimento della ruralità, in presenza dei requisiti previsti dalla legge prescinde da qualsiasi altra caratteristica oggettiva e soggettiva dell'edificio, e anche dall'appartenenza catastale, in quanto rileva soltanto la sua oggettiva strumentalità all'attività agricola dell'azienda.
Di conseguenza, ad un fabbricato censito in categoria "A/1" e destinato effettivamente all'esercizio delle attività agrituristiche, rispetta il requisito oggettivo e, quindi, deve poter ottenere la classificazione in "D/10" o l'annotazione di ruralità.
Fonte: Notiziario Eutekne - C.T. Prov. Firenze 15.6.2016 n. 889/2/16
Sezione:   Autore : S.M.Perego