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13/10/2015 Nuove dilazioni per i ruoli S.M.Perego
13/10/2015 Pubblicate le istruzioni e la modulistica per accedere agli sgravi contributivi S.M.Perego
13/10/2015 Il 22.10.2015 entra in vigore la riforma del sistema penale tributario (D.Lgs. 158/2015). S.M.Perego
14/10/2015 Dal 1.1.2016 spariscono i Co.Co.Pro. S.M.Perego
14/10/2015 L’impresa familiare è incompatibile con la disciplina societaria S.M.Perego
14/10/2015 Cessa il penale per gli intenti elusivi e l’abuso del diritto dal 1.10.2015 S.M.Perego
14/10/2015 Legittima la convocazione dell’assemblea tramite PEC S.M.Perego
14/10/2015 INPS - Anche il lavoro occasionale e accessorio è soggetto alle prestazioni di sostegno al reddito S.M.Perego
14/10/2015 Dal 2016 più alta la soglia della deducibilità delle spese di pubblicità e rappresentanza S.M.Perego
15/10/2015 Definite le modalità di utilizzo del credito d’imposta per le strutture ricettive S.M.Perego

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Titolo: La ruralità del fabbricato dipende sempre dalla sua destinazione d’uso   Data : 20/06/2016
La ruralità del fabbricato dipende sempre dalla sua destinazione d’uso
La C.T. Prov. di Firenze, nella sentenza 889/2016, ha ribadito che il requisito di ruralità dei fabbricati strumentali spetta a prescindere da qualsiasi caratteristica soggettiva e oggettiva. Per definire come tale un fabbricato, infatti, rileva soltanto la destinazione effettiva dell'immobile allo svolgimento delle attività agricole, di cui all'art. 2135 c.c.
In particolare, è affermato che il riconoscimento della ruralità, in presenza dei requisiti previsti dalla legge prescinde da qualsiasi altra caratteristica oggettiva e soggettiva dell'edificio, e anche dall'appartenenza catastale, in quanto rileva soltanto la sua oggettiva strumentalità all'attività agricola dell'azienda.
Di conseguenza, ad un fabbricato censito in categoria "A/1" e destinato effettivamente all'esercizio delle attività agrituristiche, rispetta il requisito oggettivo e, quindi, deve poter ottenere la classificazione in "D/10" o l'annotazione di ruralità.
Fonte: Notiziario Eutekne - C.T. Prov. Firenze 15.6.2016 n. 889/2/16
Sezione:   Autore : S.M.Perego