Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
20/07/2015 Finalmente un servizio gratuito per la fatturazione elettronica dal 1.7.2016 S.M.Perego
23/01/2018 Finalmente una luce per la detrazione IVA sulle fatture di acquisto S.M.Perego
20/06/2017 Fino al 2021 cedibile il credito IRPEF da interventi condominiali S.M.Perego
03/05/2016 Fino al 7 luglio si può intervenire sul 730 Precompilato S.M.Perego
14/03/2017 Fissati i limiti di detrazione per le tasse e contributi di iscrizione alle università non statali S.M.Perego
17/05/2013 Flash Normativi news S.M.Perego
31/12/2018 Flat tax al via S.M.Perego
15/02/2016 Fondi di solidarietà - Chiarimenti INPS del 12.2.2016 n. 30 S.M.Perego
08/12/2018 Forum Fattura elettronica 5.12.2018 S.M.Perego
06/04/2010 Fruizione bonus DL 40/2010 news S.M.Perego

Records 761 to 770 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: La ruralità del fabbricato dipende sempre dalla sua destinazione d’uso   Data : 20/06/2016
La ruralità del fabbricato dipende sempre dalla sua destinazione d’uso
La C.T. Prov. di Firenze, nella sentenza 889/2016, ha ribadito che il requisito di ruralità dei fabbricati strumentali spetta a prescindere da qualsiasi caratteristica soggettiva e oggettiva. Per definire come tale un fabbricato, infatti, rileva soltanto la destinazione effettiva dell'immobile allo svolgimento delle attività agricole, di cui all'art. 2135 c.c.
In particolare, è affermato che il riconoscimento della ruralità, in presenza dei requisiti previsti dalla legge prescinde da qualsiasi altra caratteristica oggettiva e soggettiva dell'edificio, e anche dall'appartenenza catastale, in quanto rileva soltanto la sua oggettiva strumentalità all'attività agricola dell'azienda.
Di conseguenza, ad un fabbricato censito in categoria "A/1" e destinato effettivamente all'esercizio delle attività agrituristiche, rispetta il requisito oggettivo e, quindi, deve poter ottenere la classificazione in "D/10" o l'annotazione di ruralità.
Fonte: Notiziario Eutekne - C.T. Prov. Firenze 15.6.2016 n. 889/2/16
Sezione:   Autore : S.M.Perego