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05/04/2016 L’accordo di separazione coniugale non comporta la decadenza dell’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
06/04/2016 Anche per le associazioni sportive rileva il principio di cassa S.M.Perego
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06/04/2016 La divisione ereditaria sconta il prezzo valore S.M.Perego
01/04/2016 Il canone RAI applicato all’utenza elettrica si può non pagare S.M.Perego
07/04/2016 Chiarimenti sulla Patent box S.M.Perego
07/04/2016 Probabile proroga per il modello 730/2016 S.M.Perego
07/04/2016 Nuovo “Desktop telematico” oneri e dolori S.M.Perego
07/04/2016 Spesometro al rinvio S.M.Perego

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Titolo: Il leasing abitativo rientra tra gli oneri detraibili   Data : 21/06/2016
Il leasing abitativo rientra tra gli oneri detraibili
Nella circ. 27/2016, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alla novità introdotta dal co. 82 dell'art. 1 della L. 208/2015, riguardante la nuova detrazione IRPEF del 19% dei canoni di leasing e del prezzo di riscatto pagati da coloro che acquistano un immobile da destinare ad abitazione principale attraverso un contratto di locazione finanziaria.
In particolare, è precisato che:
- la condizione di possedere "un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro" non è richiesta per l'intera durata del contratto di locazione finanziaria; la detrazione può essere fruita, infatti, anche se, nel corso di vigenza del leasing, il conduttore risulta titolare di un reddito maggiore;
- il requisito dell'età anagrafica è da verificare al momento della stipula del leasing;
- non rientrano tra gli oneri accessori detraibili i costi sostenuti per l'eventuale stipula di contratti di assicurazione sugli immobili ed i costi di intermediazione sostenuti dalla parte concedente il finanziamento per l'individuazione ed il reperimento dell'immobile richiesto dalla parte conduttrice ed a questa riaddebitati;
- sono detraibili i costi di stipula del contratto di leasing.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 13.6.2016 n. 27 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.6.2016 - "Acquisto prima casa con leasing, l’età va verificata al momento della stipula" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego