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21/02/2017 Scade il 28 febbraio la domanda per il credito d’imposta a reti di imprese agricole S.M.Perego
22/02/2017 Prorogata la trasmissione dei dati da parte degli amministratori di condominio al 7.3.2017 S.M.Perego
22/02/2017 Il nuovo modello di dichiarazione d'intento è utilizzabile dall'1.3.2017 – Chiarimenti S.M.Perego
22/02/2017 Principali novità della dichiarazione annuale IVA 2017 S.M.Perego
22/02/2017 INPS Trattamenti di integrazione salariale - Importi massimi relativi al 2017 S.M.Perego
23/02/2017 Sul Rent to buy uno studio del Notariato S.M.Perego
24/02/2017 Ridotti ulteriormente i compensi ai CAF S.M.Perego
06/02/2017 Dagli iper-ammortamenti sono esclusi gli esercenti arti e professioni S.M.Perego
17/02/2017 Reintrodotto l’obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
05/12/2016 Se il Comune non notifica l’istituzione di aree fabbricabili non può applicare sanzioni sul recupero dell’imposta S.M.Perego

Records 1741 to 1750 of 2397
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Titolo: Il leasing abitativo rientra tra gli oneri detraibili   Data : 21/06/2016
Il leasing abitativo rientra tra gli oneri detraibili
Nella circ. 27/2016, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alla novità introdotta dal co. 82 dell'art. 1 della L. 208/2015, riguardante la nuova detrazione IRPEF del 19% dei canoni di leasing e del prezzo di riscatto pagati da coloro che acquistano un immobile da destinare ad abitazione principale attraverso un contratto di locazione finanziaria.
In particolare, è precisato che:
- la condizione di possedere "un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro" non è richiesta per l'intera durata del contratto di locazione finanziaria; la detrazione può essere fruita, infatti, anche se, nel corso di vigenza del leasing, il conduttore risulta titolare di un reddito maggiore;
- il requisito dell'età anagrafica è da verificare al momento della stipula del leasing;
- non rientrano tra gli oneri accessori detraibili i costi sostenuti per l'eventuale stipula di contratti di assicurazione sugli immobili ed i costi di intermediazione sostenuti dalla parte concedente il finanziamento per l'individuazione ed il reperimento dell'immobile richiesto dalla parte conduttrice ed a questa riaddebitati;
- sono detraibili i costi di stipula del contratto di leasing.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 13.6.2016 n. 27 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.6.2016 - "Acquisto prima casa con leasing, l’età va verificata al momento della stipula" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego