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Data Titolo Sezione Autore
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
29/06/2016 Il mancato trasferimento, per forza maggiore, entro 18 mesi non comporta la perdita dell’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
29/06/2016 L’avviso bonario dell’INPS interrompe la prescrizione dei contributi IVS di artigiani e commercianti S.M.Perego
30/06/2016 Al via nuovi incentivi per la produzione di energia prodotta da fonti rinnovabili S.M.Perego
30/06/2016 La legge 112/2016 dispone le misure di protezione delle persone prive di autonomia S.M.Perego
04/07/2016 Deducibili dal reddito solo le fatture per acquisti inerenti S.M.Perego
30/06/2016 La L. 106/2016 apporta modifiche ai bilanci delle associazioni riconosciute S.M.Perego
15/07/2016 La trasmissione telematica del Mod. 770/2016 confermata al 22.8.2016 S.M.Perego
30/06/2016 Le revisioni catastali devono sempre essere giustificate S.M.Perego
01/07/2016 Nuove funzionalità nel cassetto previdenziale dell’INPS S.M.Perego

Records 271 to 280 of 2397
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Titolo: Il leasing abitativo rientra tra gli oneri detraibili   Data : 21/06/2016
Il leasing abitativo rientra tra gli oneri detraibili
Nella circ. 27/2016, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alla novità introdotta dal co. 82 dell'art. 1 della L. 208/2015, riguardante la nuova detrazione IRPEF del 19% dei canoni di leasing e del prezzo di riscatto pagati da coloro che acquistano un immobile da destinare ad abitazione principale attraverso un contratto di locazione finanziaria.
In particolare, è precisato che:
- la condizione di possedere "un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro" non è richiesta per l'intera durata del contratto di locazione finanziaria; la detrazione può essere fruita, infatti, anche se, nel corso di vigenza del leasing, il conduttore risulta titolare di un reddito maggiore;
- il requisito dell'età anagrafica è da verificare al momento della stipula del leasing;
- non rientrano tra gli oneri accessori detraibili i costi sostenuti per l'eventuale stipula di contratti di assicurazione sugli immobili ed i costi di intermediazione sostenuti dalla parte concedente il finanziamento per l'individuazione ed il reperimento dell'immobile richiesto dalla parte conduttrice ed a questa riaddebitati;
- sono detraibili i costi di stipula del contratto di leasing.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 13.6.2016 n. 27 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.6.2016 - "Acquisto prima casa con leasing, l’età va verificata al momento della stipula" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego