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Data Titolo Sezione Autore
05/02/2019 I possibili scarti sulla fatturazione elettronica S.M.Perego
17/03/2016 I primi chiarimenti sul credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego
06/02/2017 I primi chiarimenti sul regime di cassa per le imprese minori delle Entrate a Telefisco 2017 S.M.Perego
06/04/2018 I primi chiarimenti sull’acquisto di carburanti ma restano i dubbi sulla fatturazione elettronica S.M.Perego
08/02/2016 I principali adempimenti per i nuovi forfetari S.M.Perego
03/08/2015 I principali adempimenti per ottenere il nuovo DURC dall’1.7.2015 S.M.Perego
03/10/2016 I professionisti delegati alle vendite di beni pignorati soggetti a nuovi obblighi S.M.Perego
29/12/2016 I raccoglitori occasionali di tartufi soggetti a ritenuta d’imposta S.M.Perego
03/09/2015 I rapporti tra fisco e contribuenti S.M.Perego
15/04/2016 I redditi esteri si dichiarano sempre nel modello Unico S.M.Perego

Records 831 to 840 of 2397
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Titolo: Il leasing abitativo rientra tra gli oneri detraibili   Data : 21/06/2016
Il leasing abitativo rientra tra gli oneri detraibili
Nella circ. 27/2016, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alla novità introdotta dal co. 82 dell'art. 1 della L. 208/2015, riguardante la nuova detrazione IRPEF del 19% dei canoni di leasing e del prezzo di riscatto pagati da coloro che acquistano un immobile da destinare ad abitazione principale attraverso un contratto di locazione finanziaria.
In particolare, è precisato che:
- la condizione di possedere "un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro" non è richiesta per l'intera durata del contratto di locazione finanziaria; la detrazione può essere fruita, infatti, anche se, nel corso di vigenza del leasing, il conduttore risulta titolare di un reddito maggiore;
- il requisito dell'età anagrafica è da verificare al momento della stipula del leasing;
- non rientrano tra gli oneri accessori detraibili i costi sostenuti per l'eventuale stipula di contratti di assicurazione sugli immobili ed i costi di intermediazione sostenuti dalla parte concedente il finanziamento per l'individuazione ed il reperimento dell'immobile richiesto dalla parte conduttrice ed a questa riaddebitati;
- sono detraibili i costi di stipula del contratto di leasing.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 13.6.2016 n. 27 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.6.2016 - "Acquisto prima casa con leasing, l’età va verificata al momento della stipula" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego