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08/03/2017 Spese compensate di giudizio se si richiede la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
21/11/2016 Le Partite IVA inattive saranno chiuse d’ufficio S.M.Perego
03/10/2016 Compete sempre al giudice penale determinare la soglia di punibilità S.M.Perego
08/03/2017 Gli Ebook sono soggetti ad aliquota IVA ordinaria S.M.Perego
08/03/2017 L’avviamento deve essere corrisposto solo al rilascio dell’immobile S.M.Perego
08/03/2017 Voucher - Nuove caselle di posta elettronica attive dal 7.3.2017 S.M.Perego
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Titolo: La c.d. “Società di comodo” può omettere il pagamento delle imposte   Data : 22/06/2016
La c.d. “Società di comodo” può omettere il pagamento delle imposte
Nelle fattispecie in cui la cartella di pagamento rappresenta il primo atto impositivo notificato al contribuente, e non la riproduzione di dati contenuti in un precedente accertamento, il contribuente, nel ricorso, può censurare sia vizi di legittimità della cartella sia vizi di merito della pretesa (Cass. 21.6.2016 n. 12777).
Il contribuente aveva, nel caso in oggetto, compilato i quadri della dichiarazione relativi alle società non operative, di fatto dichiarandosi come società di comodo, ma aveva poi omesso i versamenti derivanti dall'imputazione del reddito minimo, fatto che ha cagionato la liquidazione automatica della dichiarazione.
Nel ricorso, stando a quanto affermato dalla Cassazione, il contribuente può contestare lo status di società di comodo, e ciò è coerente con la giurisprudenza in tema di IRAP, ove, nel ricorso contro il ruolo, è stata ammessa la censura sull'autonoma organizzazione nonostante le imposte fossero state dichiarate, ma poi non versate (cfr., per tutte, Cass. 22.1.2014 n. 1263).
Fonte: Cass. 21.6.2016 n. 12777 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.6.2016 - "Società di comodo “dichiarata” disconoscibile nel ricorso contro il ruolo" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego