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12/04/2018 I lavoratori autonomi sono sempre esclusi dalle presunzioni legali S.M.Perego
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12/04/2018 INPS Parte l’accertamento in vita dei pensionati residenti all’estero S.M.Perego
16/04/2018 Riscossione - Non sempre è possibile operare il fermo del veicolo S.M.Perego
16/04/2018 Nessuna cedolare secca al 10% in assenza di asseverazione S.M.Perego
16/04/2018 Ammessa la detrazione dell’IVA a seguito di rettifica da accertamento S.M.Perego
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Titolo: La c.d. “Società di comodo” può omettere il pagamento delle imposte   Data : 22/06/2016
La c.d. “Società di comodo” può omettere il pagamento delle imposte
Nelle fattispecie in cui la cartella di pagamento rappresenta il primo atto impositivo notificato al contribuente, e non la riproduzione di dati contenuti in un precedente accertamento, il contribuente, nel ricorso, può censurare sia vizi di legittimità della cartella sia vizi di merito della pretesa (Cass. 21.6.2016 n. 12777).
Il contribuente aveva, nel caso in oggetto, compilato i quadri della dichiarazione relativi alle società non operative, di fatto dichiarandosi come società di comodo, ma aveva poi omesso i versamenti derivanti dall'imputazione del reddito minimo, fatto che ha cagionato la liquidazione automatica della dichiarazione.
Nel ricorso, stando a quanto affermato dalla Cassazione, il contribuente può contestare lo status di società di comodo, e ciò è coerente con la giurisprudenza in tema di IRAP, ove, nel ricorso contro il ruolo, è stata ammessa la censura sull'autonoma organizzazione nonostante le imposte fossero state dichiarate, ma poi non versate (cfr., per tutte, Cass. 22.1.2014 n. 1263).
Fonte: Cass. 21.6.2016 n. 12777 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.6.2016 - "Società di comodo “dichiarata” disconoscibile nel ricorso contro il ruolo" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego