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01/08/2019 Per L’omesso pagamento dell’F24 la responsabilità può ricadere sulla banca S.M.Perego
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02/08/2019 Esterometro escluso per i dati sanitari S.M.Perego
02/08/2019 Corrispettivi telematici - Anche con gli RT, ai resi merce si applicano le vecchie regole S.M.Perego
02/08/2019 Proroga versamenti al 30.902019 – Definiti gli effetti sulle rateizzazioni S.M.Perego
02/08/2019 Alcuni chiarimenti sull’applicazione degli ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale S.M.Perego
09/08/2019 La Compliance si intensifica e accelera i ravvedimenti operosi S.M.Perego

Records 2381 to 2390 of 2397
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Titolo: La c.d. “Società di comodo” può omettere il pagamento delle imposte   Data : 22/06/2016
La c.d. “Società di comodo” può omettere il pagamento delle imposte
Nelle fattispecie in cui la cartella di pagamento rappresenta il primo atto impositivo notificato al contribuente, e non la riproduzione di dati contenuti in un precedente accertamento, il contribuente, nel ricorso, può censurare sia vizi di legittimità della cartella sia vizi di merito della pretesa (Cass. 21.6.2016 n. 12777).
Il contribuente aveva, nel caso in oggetto, compilato i quadri della dichiarazione relativi alle società non operative, di fatto dichiarandosi come società di comodo, ma aveva poi omesso i versamenti derivanti dall'imputazione del reddito minimo, fatto che ha cagionato la liquidazione automatica della dichiarazione.
Nel ricorso, stando a quanto affermato dalla Cassazione, il contribuente può contestare lo status di società di comodo, e ciò è coerente con la giurisprudenza in tema di IRAP, ove, nel ricorso contro il ruolo, è stata ammessa la censura sull'autonoma organizzazione nonostante le imposte fossero state dichiarate, ma poi non versate (cfr., per tutte, Cass. 22.1.2014 n. 1263).
Fonte: Cass. 21.6.2016 n. 12777 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.6.2016 - "Società di comodo “dichiarata” disconoscibile nel ricorso contro il ruolo" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego