Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
22/09/2011 Proroga della Comunicazione telematica Operazioni rilevanti news S.M.Perego
17/11/2011 Società di comodo news S.M.Perego
17/11/2011 Nuovo redditometro news S.M.Perego
17/11/2011 Contributi gestione separata news S.M.Perego
24/11/2011 Ridotto l'acconto Irpef news S.M.perego
12/10/2009 Scudo fiscale - Aggiornamenti news S.M.Perego
11/06/2012 Differimento termini di versamento delle imposte news S.M.Perego
20/05/2015 Alcune novità nel quadro RS S.M.Perego
02/05/2013 Proroga presentazione 730/2012 news S.M.Perego
02/05/2013 Proroga presentazione 730/2012 news S.M.Perego

Records 711 to 720 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: La c.d. “Società di comodo” può omettere il pagamento delle imposte   Data : 22/06/2016
La c.d. “Società di comodo” può omettere il pagamento delle imposte
Nelle fattispecie in cui la cartella di pagamento rappresenta il primo atto impositivo notificato al contribuente, e non la riproduzione di dati contenuti in un precedente accertamento, il contribuente, nel ricorso, può censurare sia vizi di legittimità della cartella sia vizi di merito della pretesa (Cass. 21.6.2016 n. 12777).
Il contribuente aveva, nel caso in oggetto, compilato i quadri della dichiarazione relativi alle società non operative, di fatto dichiarandosi come società di comodo, ma aveva poi omesso i versamenti derivanti dall'imputazione del reddito minimo, fatto che ha cagionato la liquidazione automatica della dichiarazione.
Nel ricorso, stando a quanto affermato dalla Cassazione, il contribuente può contestare lo status di società di comodo, e ciò è coerente con la giurisprudenza in tema di IRAP, ove, nel ricorso contro il ruolo, è stata ammessa la censura sull'autonoma organizzazione nonostante le imposte fossero state dichiarate, ma poi non versate (cfr., per tutte, Cass. 22.1.2014 n. 1263).
Fonte: Cass. 21.6.2016 n. 12777 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.6.2016 - "Società di comodo “dichiarata” disconoscibile nel ricorso contro il ruolo" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego