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Data Titolo Sezione Autore
10/06/2016 Anche quest’anno gli acconti IRES/IRPEF e IRAP devono essere ricalcolati S.M.Perego
09/03/2017 Ancora da definire l’utilizzo dei nuovi ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) S.M.Perego
10/06/2019 Ancora modifiche ai modelli di dichiarazione – Intermediari senza pace S.M.Perego
20/10/2015 Ancora possibile l’assegnazione agevolata di beni ai soci S.M.Perego
03/11/2015 Ancora sull’assegnazione agevolata ai soci - Rileva il triennio precedente S.M.Perego
19/04/2016 Ancora sulla riforma degli appalti pubblici in attesa di pubblicazione sulla G.U. S.M.Perego
21/01/2016 Ancora sulla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria – Nessuna proroga S.M.Perego
24/07/2015 Ancora una proroga per il pagamento dell’IMU sui terreni agricoli S.M.Perego
29/09/2016 Ancora una versione di GERICO rilasciata il 29.9.2016 S.M.Perego
20/10/2015 Anomalie nel 730 precompilato – Unico integrativo entro il 29.12.2015 S.M.Perego

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Titolo: L’utenza elettrica “residenziale” è sempre soggetta al canone RAI   Data : 22/06/2016
L’utenza elettrica “residenziale” è sempre soggetta al canone RAI
La circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2016 n. 29 specifica le regole di individuazione delle utenze residenziali addebitabili, nonché le regole per determinare l'importo del canone RAI da addebitare sulle diverse fatture dell'energia elettrica.
La coincidenza del luogo di fornitura dell'energia rispetto alla residenza che, in base all'art. 3 del DM 94/2016, consente di individuare le utenze di energia elettrica addebitabili è desumibile:
- direttamente dai contratti della tipologia "clienti residenti", per cui l'utente ha dichiarato all'impresa elettrica la propria residenza nel luogo di fornitura;
- dai contratti della tipologia "altri clienti domestici", per cui la coincidenza del luogo di fornitura dell'energia rispetto alla residenza è individuata in base alle informazioni disponibili nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria in sede di allineamento delle banche dati (art. 2 co. 1 del DM 94/2016).
Nell'ipotesi in cui, per un medesimo codice fiscale, la suddetta coincidenza risulti contemporaneamente verificata per più forniture, il canone di abbonamento è addebitato su una sola fornitura. Ciò in quanto il canone RAI è dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi TV detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.
Nella prima fattura successiva all'1.7.2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute (art. 1 co. 159 della L. 208/2015); costituiscono utenze addebitabili solo quelle che risultino residenziali e attive in data 1.7.2016.
La determinazione dell'importo da addebitare, nelle diverse casistiche, è illustrata in apposite tabelle, in funzione, tra l'altro, del mese di attivazione o di disattivazione della fornitura.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 21.6.2016 n. 29 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.6.2016 - "Canone RAI dovuto una sola volta per più TV della stessa famiglia anagrafica" - Corso
Sezione:   Autore : S.M.Perego