Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
01/03/2018 Rette asili nido – La fattura a chi paga Stefano M. Perego
04/08/2014 730 a credito -L'Agenzia delle Entrate richiede l'IBAN news Stefano M. Perego
27/09/2017 Il nuovo modello RLI del 20.9.2017 Stefano M. Perego
02/07/2009 Rateizzabile l'IVA dovuta per adeguamento agli Studi di Settore news Stefano M. Perego
19/01/2017 Agenzia delle Entrate Approvato e on-line il Mod. 770/2017 definitivo Stefano M. Perego
23/05/2018 Lo scarto della fattura elettronica da parte del SdI può creare dei problemi Stefano M. Perego
14/01/2019 INPS – On line i contributi IVS artigiani e commercianti per il saldo 2018 Stefano M. Perego

Records 2391 to 2397 of 2397
First Previous

 

Titolo: L’utenza elettrica “residenziale” è sempre soggetta al canone RAI   Data : 22/06/2016
L’utenza elettrica “residenziale” è sempre soggetta al canone RAI
La circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2016 n. 29 specifica le regole di individuazione delle utenze residenziali addebitabili, nonché le regole per determinare l'importo del canone RAI da addebitare sulle diverse fatture dell'energia elettrica.
La coincidenza del luogo di fornitura dell'energia rispetto alla residenza che, in base all'art. 3 del DM 94/2016, consente di individuare le utenze di energia elettrica addebitabili è desumibile:
- direttamente dai contratti della tipologia "clienti residenti", per cui l'utente ha dichiarato all'impresa elettrica la propria residenza nel luogo di fornitura;
- dai contratti della tipologia "altri clienti domestici", per cui la coincidenza del luogo di fornitura dell'energia rispetto alla residenza è individuata in base alle informazioni disponibili nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria in sede di allineamento delle banche dati (art. 2 co. 1 del DM 94/2016).
Nell'ipotesi in cui, per un medesimo codice fiscale, la suddetta coincidenza risulti contemporaneamente verificata per più forniture, il canone di abbonamento è addebitato su una sola fornitura. Ciò in quanto il canone RAI è dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi TV detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.
Nella prima fattura successiva all'1.7.2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute (art. 1 co. 159 della L. 208/2015); costituiscono utenze addebitabili solo quelle che risultino residenziali e attive in data 1.7.2016.
La determinazione dell'importo da addebitare, nelle diverse casistiche, è illustrata in apposite tabelle, in funzione, tra l'altro, del mese di attivazione o di disattivazione della fornitura.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 21.6.2016 n. 29 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.6.2016 - "Canone RAI dovuto una sola volta per più TV della stessa famiglia anagrafica" - Corso
Sezione:   Autore : S.M.Perego