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02/09/2015 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per i commercianti al minuto e soggetti assimilati S.M.Perego
03/09/2015 Per l’Antiriciclaggio un nuovo codice di classificazione S.M.Perego
03/09/2015 Nessuna sanzione proporzionale se le ritenute sono state versate S.M.Perego
03/09/2015 I rapporti tra fisco e contribuenti S.M.Perego
22/09/2015 Tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni - Sanzioni S.M.Perego
22/09/2015 Termine di compilazione del Registro dei beni ammortizzabili S.M.Perego
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07/08/2015 Indennità di mobilità - Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) - Analisi comparativa - Circolare INPS S.M.Perego
24/07/2015 Tassa sui condizionatori con potenza superiore a 12 Kw S.M.Perego

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Titolo: L’utenza elettrica “residenziale” è sempre soggetta al canone RAI   Data : 22/06/2016
L’utenza elettrica “residenziale” è sempre soggetta al canone RAI
La circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2016 n. 29 specifica le regole di individuazione delle utenze residenziali addebitabili, nonché le regole per determinare l'importo del canone RAI da addebitare sulle diverse fatture dell'energia elettrica.
La coincidenza del luogo di fornitura dell'energia rispetto alla residenza che, in base all'art. 3 del DM 94/2016, consente di individuare le utenze di energia elettrica addebitabili è desumibile:
- direttamente dai contratti della tipologia "clienti residenti", per cui l'utente ha dichiarato all'impresa elettrica la propria residenza nel luogo di fornitura;
- dai contratti della tipologia "altri clienti domestici", per cui la coincidenza del luogo di fornitura dell'energia rispetto alla residenza è individuata in base alle informazioni disponibili nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria in sede di allineamento delle banche dati (art. 2 co. 1 del DM 94/2016).
Nell'ipotesi in cui, per un medesimo codice fiscale, la suddetta coincidenza risulti contemporaneamente verificata per più forniture, il canone di abbonamento è addebitato su una sola fornitura. Ciò in quanto il canone RAI è dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi TV detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.
Nella prima fattura successiva all'1.7.2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute (art. 1 co. 159 della L. 208/2015); costituiscono utenze addebitabili solo quelle che risultino residenziali e attive in data 1.7.2016.
La determinazione dell'importo da addebitare, nelle diverse casistiche, è illustrata in apposite tabelle, in funzione, tra l'altro, del mese di attivazione o di disattivazione della fornitura.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 21.6.2016 n. 29 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.6.2016 - "Canone RAI dovuto una sola volta per più TV della stessa famiglia anagrafica" - Corso
Sezione:   Autore : S.M.Perego