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20/12/2017 Pubblicato l’elenco delle società e fondazioni destinatari dello split payment S.M.Perego
20/12/2017 Scade il 2.1.2018 il termine per notificare le cartelle di pagamento S.M.Perego
20/12/2017 L’agevolazione prima casa può estendersi anche all’acquisto della terza abitazione S.M.Perego
21/12/2017 Dall’1.1.2018 nuova fattura elettronica per l’acquisto di farmaci S.M.Perego
21/12/2017 Reverse charge anche per la cessione di rottami di vetro S.M.Perego
21/12/2017 La notifica ad un solo condebitore interrompe la decadenza dei termini S.M.Perego
21/12/2017 INAIL Al via gli incentivi per il miglioramento dei livelli di salute S.M.Perego
11/12/2017 Il conferimento dell’immobile al TRUST sconta le imposte in misura fissa S.M.Perego
18/12/2017 Dall’Agenzia una C.M. per il calcolo dell’acconto IVA S.M.Perego
19/10/2016 Approvati i modelli di voluntary disclouser con la Città del Vaticano S.M.Perego

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Titolo: La locazione sistematica “On-line” è attività commerciale   Data : 22/06/2016
La locazione sistematica “On-line” è attività commerciale
La Fondazione Nazione Commercialisti, nel documento datato 15.6.2016, ha analizzato la disciplina fiscale delle locazioni di immobili ad uso turistico, anche tenendo conto delle nuove modalità di messa a disposizione degli immobili (ad esempio, avvalendosi di piattaforme online per la promozione degli alloggi).
In termini generali, se l'attività esercitata è di mera locazione, il reddito prodotto avrebbe natura di reddito fondiario. È, però, sufficiente che alla locazione dell'immobile siano accompagnati servizi accessori (quali la consegna ed il cambio della biancheria ed il riassetto del locale) perché l'attività non si qualifichi più come mera locazione bensì come attività commerciale (cfr. R.M. 31.12.86 n. 9/1916).
In particolare, se lo sfruttamento a fini turistici dell'immobile avviene secondo criteri di organizzazione e professionalità, con carattere di abitualità ed organizzazione imprenditoriale, l'attività svolta sarebbe produttiva di redditi d'impresa. Secondo quanto affermato con R.M. n. 155/2000, il requisito della "professionalità abituale" si verifica solo se l'attività viene esercitata in modo sistematico e non saltuario, con carattere di stabilità e con una organizzazione di mezzi.
Fonte: Documento Fondazione Nazionale dei Commercialisti 15.6.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.6.2016 - "Servizi accessori alla locazione rilevanti per qualificare i proventi" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego