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09/12/2016 I fabbricati per la manutenzione delle autostrade devono essere accatastati nel gruppo E S.M.Perego
12/12/2016 La "tonnage tax" si rinnova tacitamente S.M.Perego
12/12/2016 Dal 13.12.2016 le opzioni per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego
12/12/2016 Saldo IMU e TASI 2016 - Risposte del MEF S.M.Perego
12/12/2016 Potenziate le detrazioni IRPEF/IRES per le parti comuni condominiali nel 2017 S.M.Perego
13/12/2016 Entro il 14.12.2016 è possibile sanare l’omessa presentazione del mod. 770/2016 S.M.Perego
13/12/2016 Scade il 27 dicembre il versamento dell’acconto IVA S.M.Perego
13/12/2016 Nessuna cartella per l’omesso versamento delle c.d. Società non operative S.M.Perego
13/12/2016 Parte il contributo INPS per servizi di baby sitting o per l’infanzia S.M.Perego
14/12/2016 Agevolati i cittadini italiani residenti all’estero che rientrano in Italia S.M.Perego

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Titolo: La locazione sistematica “On-line” è attività commerciale   Data : 22/06/2016
La locazione sistematica “On-line” è attività commerciale
La Fondazione Nazione Commercialisti, nel documento datato 15.6.2016, ha analizzato la disciplina fiscale delle locazioni di immobili ad uso turistico, anche tenendo conto delle nuove modalità di messa a disposizione degli immobili (ad esempio, avvalendosi di piattaforme online per la promozione degli alloggi).
In termini generali, se l'attività esercitata è di mera locazione, il reddito prodotto avrebbe natura di reddito fondiario. È, però, sufficiente che alla locazione dell'immobile siano accompagnati servizi accessori (quali la consegna ed il cambio della biancheria ed il riassetto del locale) perché l'attività non si qualifichi più come mera locazione bensì come attività commerciale (cfr. R.M. 31.12.86 n. 9/1916).
In particolare, se lo sfruttamento a fini turistici dell'immobile avviene secondo criteri di organizzazione e professionalità, con carattere di abitualità ed organizzazione imprenditoriale, l'attività svolta sarebbe produttiva di redditi d'impresa. Secondo quanto affermato con R.M. n. 155/2000, il requisito della "professionalità abituale" si verifica solo se l'attività viene esercitata in modo sistematico e non saltuario, con carattere di stabilità e con una organizzazione di mezzi.
Fonte: Documento Fondazione Nazionale dei Commercialisti 15.6.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.6.2016 - "Servizi accessori alla locazione rilevanti per qualificare i proventi" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego