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Data Titolo Sezione Autore
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
29/06/2016 Il mancato trasferimento, per forza maggiore, entro 18 mesi non comporta la perdita dell’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
29/06/2016 L’avviso bonario dell’INPS interrompe la prescrizione dei contributi IVS di artigiani e commercianti S.M.Perego
30/06/2016 Al via nuovi incentivi per la produzione di energia prodotta da fonti rinnovabili S.M.Perego
30/06/2016 La legge 112/2016 dispone le misure di protezione delle persone prive di autonomia S.M.Perego
04/07/2016 Deducibili dal reddito solo le fatture per acquisti inerenti S.M.Perego
30/06/2016 La L. 106/2016 apporta modifiche ai bilanci delle associazioni riconosciute S.M.Perego
15/07/2016 La trasmissione telematica del Mod. 770/2016 confermata al 22.8.2016 S.M.Perego
30/06/2016 Le revisioni catastali devono sempre essere giustificate S.M.Perego
01/07/2016 Nuove funzionalità nel cassetto previdenziale dell’INPS S.M.Perego

Records 271 to 280 of 2397
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Titolo: La locazione sistematica “On-line” è attività commerciale   Data : 22/06/2016
La locazione sistematica “On-line” è attività commerciale
La Fondazione Nazione Commercialisti, nel documento datato 15.6.2016, ha analizzato la disciplina fiscale delle locazioni di immobili ad uso turistico, anche tenendo conto delle nuove modalità di messa a disposizione degli immobili (ad esempio, avvalendosi di piattaforme online per la promozione degli alloggi).
In termini generali, se l'attività esercitata è di mera locazione, il reddito prodotto avrebbe natura di reddito fondiario. È, però, sufficiente che alla locazione dell'immobile siano accompagnati servizi accessori (quali la consegna ed il cambio della biancheria ed il riassetto del locale) perché l'attività non si qualifichi più come mera locazione bensì come attività commerciale (cfr. R.M. 31.12.86 n. 9/1916).
In particolare, se lo sfruttamento a fini turistici dell'immobile avviene secondo criteri di organizzazione e professionalità, con carattere di abitualità ed organizzazione imprenditoriale, l'attività svolta sarebbe produttiva di redditi d'impresa. Secondo quanto affermato con R.M. n. 155/2000, il requisito della "professionalità abituale" si verifica solo se l'attività viene esercitata in modo sistematico e non saltuario, con carattere di stabilità e con una organizzazione di mezzi.
Fonte: Documento Fondazione Nazionale dei Commercialisti 15.6.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.6.2016 - "Servizi accessori alla locazione rilevanti per qualificare i proventi" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego