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13/10/2015 Nuove dilazioni per i ruoli S.M.Perego
13/10/2015 Pubblicate le istruzioni e la modulistica per accedere agli sgravi contributivi S.M.Perego
13/10/2015 Il 22.10.2015 entra in vigore la riforma del sistema penale tributario (D.Lgs. 158/2015). S.M.Perego
14/10/2015 Dal 1.1.2016 spariscono i Co.Co.Pro. S.M.Perego
14/10/2015 L’impresa familiare è incompatibile con la disciplina societaria S.M.Perego
14/10/2015 Cessa il penale per gli intenti elusivi e l’abuso del diritto dal 1.10.2015 S.M.Perego
14/10/2015 Legittima la convocazione dell’assemblea tramite PEC S.M.Perego
14/10/2015 INPS - Anche il lavoro occasionale e accessorio è soggetto alle prestazioni di sostegno al reddito S.M.Perego
14/10/2015 Dal 2016 più alta la soglia della deducibilità delle spese di pubblicità e rappresentanza S.M.Perego
15/10/2015 Definite le modalità di utilizzo del credito d’imposta per le strutture ricettive S.M.Perego

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Titolo: La locazione sistematica “On-line” è attività commerciale   Data : 22/06/2016
La locazione sistematica “On-line” è attività commerciale
La Fondazione Nazione Commercialisti, nel documento datato 15.6.2016, ha analizzato la disciplina fiscale delle locazioni di immobili ad uso turistico, anche tenendo conto delle nuove modalità di messa a disposizione degli immobili (ad esempio, avvalendosi di piattaforme online per la promozione degli alloggi).
In termini generali, se l'attività esercitata è di mera locazione, il reddito prodotto avrebbe natura di reddito fondiario. È, però, sufficiente che alla locazione dell'immobile siano accompagnati servizi accessori (quali la consegna ed il cambio della biancheria ed il riassetto del locale) perché l'attività non si qualifichi più come mera locazione bensì come attività commerciale (cfr. R.M. 31.12.86 n. 9/1916).
In particolare, se lo sfruttamento a fini turistici dell'immobile avviene secondo criteri di organizzazione e professionalità, con carattere di abitualità ed organizzazione imprenditoriale, l'attività svolta sarebbe produttiva di redditi d'impresa. Secondo quanto affermato con R.M. n. 155/2000, il requisito della "professionalità abituale" si verifica solo se l'attività viene esercitata in modo sistematico e non saltuario, con carattere di stabilità e con una organizzazione di mezzi.
Fonte: Documento Fondazione Nazionale dei Commercialisti 15.6.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.6.2016 - "Servizi accessori alla locazione rilevanti per qualificare i proventi" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego