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12/09/2016 Gli immobili posseduti in ambito UE sono già noti dal 2014 all’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
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09/09/2016 Per le ritenute previdenziali omesse rileva l’anno fiscale S.M.Perego
14/09/2016 Estesi a più soggetti gli obblighi di comunicazione per le precompilate S.M.Perego
28/06/2016 L’esercizio della professione può essere abusivo se si passa tramite società S.M.Perego
22/06/2016 L’utenza elettrica “residenziale” è sempre soggetta al canone RAI S.M.Perego
22/06/2016 La locazione sistematica “On-line” è attività commerciale S.M.Perego
23/06/2016 Al via il decreto anticorruzione S.M.Perego

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Titolo: Il canone RAI non deve essere assoggettato ad IVA   Data : 23/06/2016
Il canone RAI non deve essere assoggettato ad IVA
La Corte di Giustizia UE, con sentenza 22.6.2016 relativa alla causa C-11/15, con riferimento alla società radiofonica statale della Repubblica Ceca, ha affermato che non costituisce "prestazione di servizi" ai fini IVA l'attività di radiodiffusione pubblica finanziata con il pagamento del canone da parte dei proprietari degli apparecchi ricevitori.
I medesimi principi possono, naturalmente, applicarsi al caso del canone televisivo e non radiofonico.
Secondo quanto deciso dalla Corte UE, il servizio pubblico svolto dalla società radiofonica, istituita per legge, non soddisfa il requisito oggettivo dell'IVA.
Nella fornitura del servizio radiofonico, infatti, le parti non sono legate da alcun vincolo contrattuale implicante la stipulazione di un prezzo, considerato che la debenza del canone in capo ai destinatari del servizio discende da un obbligo di legge.
Quanto detto esclude la sussistenza di un rapporto sinallagmatico nell'operazione e, dunque, la natura di "prestazione di servizi", in quanto la fornitura è carente del requisito di onerosità necessario per l'applicazione dell'IVA.
Fonte: Corte di giustizia 22.6.2016 n. C-11/15 - Il Quotidiano del Commercialista del 23.6.2016 - "Non è legittima l’IVA sul canone RAI" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego