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22/02/2017 Il nuovo modello di dichiarazione d'intento è utilizzabile dall'1.3.2017 – Chiarimenti S.M.Perego
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22/02/2017 INPS Trattamenti di integrazione salariale - Importi massimi relativi al 2017 S.M.Perego
23/02/2017 Sul Rent to buy uno studio del Notariato S.M.Perego
24/02/2017 Ridotti ulteriormente i compensi ai CAF S.M.Perego
06/02/2017 Dagli iper-ammortamenti sono esclusi gli esercenti arti e professioni S.M.Perego
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05/12/2016 Se il Comune non notifica l’istituzione di aree fabbricabili non può applicare sanzioni sul recupero dell’imposta S.M.Perego

Records 1741 to 1750 of 2397
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Titolo: Il canone RAI non deve essere assoggettato ad IVA   Data : 23/06/2016
Il canone RAI non deve essere assoggettato ad IVA
La Corte di Giustizia UE, con sentenza 22.6.2016 relativa alla causa C-11/15, con riferimento alla società radiofonica statale della Repubblica Ceca, ha affermato che non costituisce "prestazione di servizi" ai fini IVA l'attività di radiodiffusione pubblica finanziata con il pagamento del canone da parte dei proprietari degli apparecchi ricevitori.
I medesimi principi possono, naturalmente, applicarsi al caso del canone televisivo e non radiofonico.
Secondo quanto deciso dalla Corte UE, il servizio pubblico svolto dalla società radiofonica, istituita per legge, non soddisfa il requisito oggettivo dell'IVA.
Nella fornitura del servizio radiofonico, infatti, le parti non sono legate da alcun vincolo contrattuale implicante la stipulazione di un prezzo, considerato che la debenza del canone in capo ai destinatari del servizio discende da un obbligo di legge.
Quanto detto esclude la sussistenza di un rapporto sinallagmatico nell'operazione e, dunque, la natura di "prestazione di servizi", in quanto la fornitura è carente del requisito di onerosità necessario per l'applicazione dell'IVA.
Fonte: Corte di giustizia 22.6.2016 n. C-11/15 - Il Quotidiano del Commercialista del 23.6.2016 - "Non è legittima l’IVA sul canone RAI" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego