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21/03/2016 La comunicazione per le operazioni con paesi black list separate dallo spesometro S.M.Perego
14/03/2016 INPS - Ai fini del cumulo rileva anche la contribuzione estera S.M.Perego
13/04/2016 Disponibile GERICO 2016 S.M.Perego
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17/03/2016 L’agevolazione “Prima casa” non si perde con l’accordo di separazione S.M.Perego
15/03/2016 Oneri detraibili – spese scolastiche S.M.Perego
15/03/2016 L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione sconta la detrazione IRPEF del 50% dell'IVA versata S.M.Perego
11/03/2016 Le nuove dimissioni in vigore dal 12.3.2016 in un video S.M.Perego
14/03/2016 Previste maggiori tutele INPS per gli iscritti alla gestione separata S.M.Perego

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Titolo: Il canone RAI non deve essere assoggettato ad IVA   Data : 23/06/2016
Il canone RAI non deve essere assoggettato ad IVA
La Corte di Giustizia UE, con sentenza 22.6.2016 relativa alla causa C-11/15, con riferimento alla società radiofonica statale della Repubblica Ceca, ha affermato che non costituisce "prestazione di servizi" ai fini IVA l'attività di radiodiffusione pubblica finanziata con il pagamento del canone da parte dei proprietari degli apparecchi ricevitori.
I medesimi principi possono, naturalmente, applicarsi al caso del canone televisivo e non radiofonico.
Secondo quanto deciso dalla Corte UE, il servizio pubblico svolto dalla società radiofonica, istituita per legge, non soddisfa il requisito oggettivo dell'IVA.
Nella fornitura del servizio radiofonico, infatti, le parti non sono legate da alcun vincolo contrattuale implicante la stipulazione di un prezzo, considerato che la debenza del canone in capo ai destinatari del servizio discende da un obbligo di legge.
Quanto detto esclude la sussistenza di un rapporto sinallagmatico nell'operazione e, dunque, la natura di "prestazione di servizi", in quanto la fornitura è carente del requisito di onerosità necessario per l'applicazione dell'IVA.
Fonte: Corte di giustizia 22.6.2016 n. C-11/15 - Il Quotidiano del Commercialista del 23.6.2016 - "Non è legittima l’IVA sul canone RAI" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego