Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
09/02/2016 Operative le modalità di domanda FIS - Circ. INPS 4.2.2016 n. 22 S.M.Perego
09/02/2016 Il fabbricato rurale deve essere sempre pertinenziale S.M.Perego
09/02/2016 I forfetari non applicano le ritenute d’acconto ma compilano il quadro RS in Unico S.M.Perego
10/02/2016 INPS – Le retribuzioni convenzionali regolarizzabili entro maggio S.M.Perego
10/02/2016 Eliminate le semplificazioni per i forfetari S.M.Perego
10/02/2016 Gli apprendisti entrano nel FIS - Messaggio INPS 548/2016 S.M.Perego
10/02/2016 Agevolazioni prima casa – Il credito può essere speso prima della vendita S.M.Perego
10/02/2016 Anche gli interventi edilizi terminati nel 2012 usufruiscono della detrazione IRPEF del 50% delle spese per l'acquisto di mobili S.M.Perego
10/02/2016 Riduzione del 50% della base imponibile IMU S.M.Perego
10/02/2016 Possibilità di cumulo per il professionista che trasmette tardivamente le dichiarazioni S.M.Perego

Records 701 to 710 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Il canone RAI non deve essere assoggettato ad IVA   Data : 23/06/2016
Il canone RAI non deve essere assoggettato ad IVA
La Corte di Giustizia UE, con sentenza 22.6.2016 relativa alla causa C-11/15, con riferimento alla società radiofonica statale della Repubblica Ceca, ha affermato che non costituisce "prestazione di servizi" ai fini IVA l'attività di radiodiffusione pubblica finanziata con il pagamento del canone da parte dei proprietari degli apparecchi ricevitori.
I medesimi principi possono, naturalmente, applicarsi al caso del canone televisivo e non radiofonico.
Secondo quanto deciso dalla Corte UE, il servizio pubblico svolto dalla società radiofonica, istituita per legge, non soddisfa il requisito oggettivo dell'IVA.
Nella fornitura del servizio radiofonico, infatti, le parti non sono legate da alcun vincolo contrattuale implicante la stipulazione di un prezzo, considerato che la debenza del canone in capo ai destinatari del servizio discende da un obbligo di legge.
Quanto detto esclude la sussistenza di un rapporto sinallagmatico nell'operazione e, dunque, la natura di "prestazione di servizi", in quanto la fornitura è carente del requisito di onerosità necessario per l'applicazione dell'IVA.
Fonte: Corte di giustizia 22.6.2016 n. C-11/15 - Il Quotidiano del Commercialista del 23.6.2016 - "Non è legittima l’IVA sul canone RAI" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego