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22/05/2015 DURC on line dall'1.7.2015 S.M.Perego
22/05/2015 Terreni montani esenti da IMU S.M.Perego
22/05/2015 Studi di settore - Correttivi anticrisi S.M.Perego
09/11/2015 Il 30.11 scade l’approvazione del bilancio degli E.L. S.M.Perego
01/06/2015 Esenzione - Terreni montani (risposte Min. Economia e Finanze 28.5.2015) S.M.Perego
18/06/2015 Possibile il ravvedimento operoso del primo acconto IMU e TASI S.M.Perego
31/07/2015 Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) – Istruzioni e chiarimenti dall’INPS S.M.Perego
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Titolo: Il canone RAI non deve essere assoggettato ad IVA   Data : 23/06/2016
Il canone RAI non deve essere assoggettato ad IVA
La Corte di Giustizia UE, con sentenza 22.6.2016 relativa alla causa C-11/15, con riferimento alla società radiofonica statale della Repubblica Ceca, ha affermato che non costituisce "prestazione di servizi" ai fini IVA l'attività di radiodiffusione pubblica finanziata con il pagamento del canone da parte dei proprietari degli apparecchi ricevitori.
I medesimi principi possono, naturalmente, applicarsi al caso del canone televisivo e non radiofonico.
Secondo quanto deciso dalla Corte UE, il servizio pubblico svolto dalla società radiofonica, istituita per legge, non soddisfa il requisito oggettivo dell'IVA.
Nella fornitura del servizio radiofonico, infatti, le parti non sono legate da alcun vincolo contrattuale implicante la stipulazione di un prezzo, considerato che la debenza del canone in capo ai destinatari del servizio discende da un obbligo di legge.
Quanto detto esclude la sussistenza di un rapporto sinallagmatico nell'operazione e, dunque, la natura di "prestazione di servizi", in quanto la fornitura è carente del requisito di onerosità necessario per l'applicazione dell'IVA.
Fonte: Corte di giustizia 22.6.2016 n. C-11/15 - Il Quotidiano del Commercialista del 23.6.2016 - "Non è legittima l’IVA sul canone RAI" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego