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26/09/2016 Scade il 30.9.2016 la comunicazione dei redditi di lavoro autonomo da parte dei pensionati all’INPS S.M.Perego
26/09/2016 La prescrizione decennale sulla responsabilità del notaio decorre dall’accertamento dell’imposta S.M.Perego
26/09/2016 Non spetta il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo alla partecipazione ai corsi di formazione S.M.Perego
26/09/2016 La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92 S.M.Perego
26/09/2016 Anche il mobilio detenuto all’estero deve essere dichiarato nel quadro RW S.M.Perego
26/09/2016 Le 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate sono tutta colpa dell’INPS S.M.Perego
27/09/2016 In arrivo un incremento sulle sanzioni da corruzione, anche tra privati S.M.Perego
27/09/2016 Pubblicate in G.U. le regole per la trasmissione dei dati al “Sistema Tessera Sanitaria” S.M.Perego
27/09/2016 La comunicazione dei costi “black list” ancora in vigore per il 2015 S.M.Perego
27/09/2016 Nel decreto correttivo del Jobs act la tracciabilità dei voucher S.M.Perego

Records 1621 to 1630 of 2397
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Titolo: Autotrasportatori disponibile il software per la domanda “caro petrolio”   Data : 24/06/2016
Autotrasportatori disponibile il software per la domanda “caro petrolio”
Con la nota 22.6.2016 n. 73354, l'Agenzia delle Dogane ha reso noto che, sul sito Internet della stessa Agenzia (all'indirizzo www.agenziadogane.gov.it), è stato reso disponibile il software aggiornato da utilizzare per la compilazione e la stampa della dichiarazione necessaria alla fruizione dell'agevolazione sul gasolio per autotrazione di cui all'art. 6 del DLgs. 26/2007 (c.d. "caro petrolio") relativa al secondo trimestre 2016.
In relazione ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno dell'anno in corso, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali dovrà essere presentata entro l'1.8.2016.
Si ricorda che, ad oggi, non sono state ancora prese posizioni definitive sulle detrazioni spettanti agli autotrasportatori da portare in deduzione dal reddito prodotto nell’anno 2015 sui trasporti effettuati dall’imprenditori nel comune di residenza, nella provincia ed oltre la regione limitrofa. Restano pertanto in sospeso le dichiarazioni dei redditi di tali imprenditori. Si ricorda che nell’anno 2015, le detrazioni spettanti, con il comunicato stampa del 6 agosto 2015, che sostituiva il precedente del 2 luglio 2015, le Entrate informavano che, su disposizione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, veniva recuperato in parte il taglio alle deduzioni forfetarie con riguardo ai redditi 2014. Tale disposizione aveva comportato, per alcuni, la presentazione di una prima dichiarazione dei redditi successivamente rettificata con un’ulteriore presentazione di una dichiarazione integrativa a sfavore con il pagamento delle residue imposte dovute a seguito del taglio subito.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 23.6.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 24.6.2016 - "Comunicazione dei consumi entro il 1° agosto per il “caro petrolio”" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego