Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
24/03/2017 In arrivo la circolare sul regime di cassa per le imprese minori S.M.Perego
24/03/2017 Cambia la deducibilità degli interessi per il 2016 con il nuovo ROL S.M.Perego
27/03/2017 INPS – disponibili le istruzioni per i trattamenti pensionistici in cumulo S.M.Perego
27/03/2017 I contatti a canone concordato si estendono a tutti i comuni italiani S.M.Perego
27/03/2017 Anche per l’intermediario è applicabile il cumulo giuridico S.M.Perego
27/03/2017 Partono gli accertamenti da “Spesometro” S.M.Perego
27/03/2017 Le consultazioni personali di visure ipotecarie e catastali sono gratuite S.M.Perego
29/03/2017 Pubblicate le modalità di trasmissione dei dati delle comunicazioni trimestrali IVA S.M.Perego
29/03/2017 Scade il 31.3.2017 la trasmissione telematica del modello EAS S.M.Perego
29/03/2017 Entro il 2.5.2017 la domanda di rimborso IVA con il modello TR elevato a 30 mila euro senza alcuna garanzia S.M.Perego

Records 1691 to 1700 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Autotrasportatori disponibile il software per la domanda “caro petrolio”   Data : 24/06/2016
Autotrasportatori disponibile il software per la domanda “caro petrolio”
Con la nota 22.6.2016 n. 73354, l'Agenzia delle Dogane ha reso noto che, sul sito Internet della stessa Agenzia (all'indirizzo www.agenziadogane.gov.it), è stato reso disponibile il software aggiornato da utilizzare per la compilazione e la stampa della dichiarazione necessaria alla fruizione dell'agevolazione sul gasolio per autotrazione di cui all'art. 6 del DLgs. 26/2007 (c.d. "caro petrolio") relativa al secondo trimestre 2016.
In relazione ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno dell'anno in corso, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali dovrà essere presentata entro l'1.8.2016.
Si ricorda che, ad oggi, non sono state ancora prese posizioni definitive sulle detrazioni spettanti agli autotrasportatori da portare in deduzione dal reddito prodotto nell’anno 2015 sui trasporti effettuati dall’imprenditori nel comune di residenza, nella provincia ed oltre la regione limitrofa. Restano pertanto in sospeso le dichiarazioni dei redditi di tali imprenditori. Si ricorda che nell’anno 2015, le detrazioni spettanti, con il comunicato stampa del 6 agosto 2015, che sostituiva il precedente del 2 luglio 2015, le Entrate informavano che, su disposizione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, veniva recuperato in parte il taglio alle deduzioni forfetarie con riguardo ai redditi 2014. Tale disposizione aveva comportato, per alcuni, la presentazione di una prima dichiarazione dei redditi successivamente rettificata con un’ulteriore presentazione di una dichiarazione integrativa a sfavore con il pagamento delle residue imposte dovute a seguito del taglio subito.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 23.6.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 24.6.2016 - "Comunicazione dei consumi entro il 1° agosto per il “caro petrolio”" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego