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Data Titolo Sezione Autore
30/07/2018 I contributi INPS versati alla Gestione Separata erroneamente considerati contributi integrativi S.M.Perego
16/07/2018 Fatturazione elettronica – Rileva l'indirizzo telematico S.M.Perego
27/11/2018 Per ricevere le fatture elettroniche non è necessario comunicare l’indirizzo telematico S.M.Perego
24/09/2018 Fatturazione elettronica vincolata dalla data del bonifico bancario S.M.Perego
13/11/2018 Escluse dall'obbligo di invio al SdI le operazioni soggette a reverse charge S.M.Perego
20/11/2018 Incompatibile per il Garante della privacy l’attuale impostazione sulla fattura elettronica S.M.Perego
21/11/2018 Fatturazione elettronica – Nessuna proroga ma adeguata alle richieste del Garante privacy S.M.Perego
21/11/2018 Pubblicati i nuovi elenchi per l'applicazione dello Split Payment nell’anno 2019 S.M.Perego
23/11/2018 Debutta il nuovo sito ENEA per le detrazioni del 50% S.M.Perego
12/11/2018 Scade il 30 novembre l’invio dei dati relativi al terzo trimestre 2018 S.M.Perego

Records 1971 to 1980 of 2397
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Titolo: Autotrasportatori disponibile il software per la domanda “caro petrolio”   Data : 24/06/2016
Autotrasportatori disponibile il software per la domanda “caro petrolio”
Con la nota 22.6.2016 n. 73354, l'Agenzia delle Dogane ha reso noto che, sul sito Internet della stessa Agenzia (all'indirizzo www.agenziadogane.gov.it), è stato reso disponibile il software aggiornato da utilizzare per la compilazione e la stampa della dichiarazione necessaria alla fruizione dell'agevolazione sul gasolio per autotrazione di cui all'art. 6 del DLgs. 26/2007 (c.d. "caro petrolio") relativa al secondo trimestre 2016.
In relazione ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno dell'anno in corso, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali dovrà essere presentata entro l'1.8.2016.
Si ricorda che, ad oggi, non sono state ancora prese posizioni definitive sulle detrazioni spettanti agli autotrasportatori da portare in deduzione dal reddito prodotto nell’anno 2015 sui trasporti effettuati dall’imprenditori nel comune di residenza, nella provincia ed oltre la regione limitrofa. Restano pertanto in sospeso le dichiarazioni dei redditi di tali imprenditori. Si ricorda che nell’anno 2015, le detrazioni spettanti, con il comunicato stampa del 6 agosto 2015, che sostituiva il precedente del 2 luglio 2015, le Entrate informavano che, su disposizione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, veniva recuperato in parte il taglio alle deduzioni forfetarie con riguardo ai redditi 2014. Tale disposizione aveva comportato, per alcuni, la presentazione di una prima dichiarazione dei redditi successivamente rettificata con un’ulteriore presentazione di una dichiarazione integrativa a sfavore con il pagamento delle residue imposte dovute a seguito del taglio subito.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 23.6.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 24.6.2016 - "Comunicazione dei consumi entro il 1° agosto per il “caro petrolio”" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego