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Data Titolo Sezione Autore
11/12/2017 Entro il 18.12.2017 occorre rivalutare il TFR S.M.Perego
29/03/2017 Entro il 2.5.2017 la domanda di rimborso IVA con il modello TR elevato a 30 mila euro senza alcuna garanzia S.M.Perego
21/07/2015 Entro il 27.7.2015 la presentazione dei modelli INTRASTAT servizi relativa al secondo trimestre 2015 S.M.Perego
21/02/2017 Entro il 28 febbraio la domanda di riduzione contributiva per i forfetari S.M.Perego
08/02/2016 Entro il 28.2.2016 la certificazione dei sostituti d'imposta ai dipendenti S.M.Perego
17/02/2016 Entro il 28.2.2016 la domanda di riduzione contributiva per i forfetari – Mess. INPS 26.1.2016 n. 286 S.M.Perego
13/10/2016 Entro il 29.12 la dichiarazione tardiva si può sanare con il versamento di €. 25,00 S.M.Perego
20/11/2015 Entro il 29.12.2015 la tardiva dichiarazione con ravvedimento pari a 25,00 euro S.M.Perego
06/04/2017 Entro il 30 aprile la comunicazione del canone RAI riscosso nel 2016 S.M.Perego
27/04/2018 Entro il 30 aprile la presentazione del modello MUD S.M.Perego

Records 641 to 650 of 2397
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Titolo: Autotrasportatori disponibile il software per la domanda “caro petrolio”   Data : 24/06/2016
Autotrasportatori disponibile il software per la domanda “caro petrolio”
Con la nota 22.6.2016 n. 73354, l'Agenzia delle Dogane ha reso noto che, sul sito Internet della stessa Agenzia (all'indirizzo www.agenziadogane.gov.it), è stato reso disponibile il software aggiornato da utilizzare per la compilazione e la stampa della dichiarazione necessaria alla fruizione dell'agevolazione sul gasolio per autotrazione di cui all'art. 6 del DLgs. 26/2007 (c.d. "caro petrolio") relativa al secondo trimestre 2016.
In relazione ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno dell'anno in corso, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali dovrà essere presentata entro l'1.8.2016.
Si ricorda che, ad oggi, non sono state ancora prese posizioni definitive sulle detrazioni spettanti agli autotrasportatori da portare in deduzione dal reddito prodotto nell’anno 2015 sui trasporti effettuati dall’imprenditori nel comune di residenza, nella provincia ed oltre la regione limitrofa. Restano pertanto in sospeso le dichiarazioni dei redditi di tali imprenditori. Si ricorda che nell’anno 2015, le detrazioni spettanti, con il comunicato stampa del 6 agosto 2015, che sostituiva il precedente del 2 luglio 2015, le Entrate informavano che, su disposizione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, veniva recuperato in parte il taglio alle deduzioni forfetarie con riguardo ai redditi 2014. Tale disposizione aveva comportato, per alcuni, la presentazione di una prima dichiarazione dei redditi successivamente rettificata con un’ulteriore presentazione di una dichiarazione integrativa a sfavore con il pagamento delle residue imposte dovute a seguito del taglio subito.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 23.6.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 24.6.2016 - "Comunicazione dei consumi entro il 1° agosto per il “caro petrolio”" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego