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Data Titolo Sezione Autore
09/05/2017 La Cassazione stabilisce l’esclusione dalle imposte dei Trust S.M.Perego
09/05/2017 Proseguono le perplessità sul visto di conformità ridotto a 5 mila euro S.M.Perego
09/05/2017 Dall’Agenzia parte la proposta di cedolare secca anche per i B&B S.M.Perego
10/05/2017 Solo la rinuncia al ricorso salva dalle spese S.M.Perego
10/05/2017 L’accesso alla rottamazione dei ruoli non salva il contribuente dalle spese di giudizio S.M.Perego
10/05/2017 Permangono dubbi sui limiti alla detrazione dell’IVA imposti dal DL 50/2017 S.M.Perego
10/05/2017 La trasmissione telematica delle liquidazioni IVA si avvia alla proroga S.M.Perego
10/05/2017 Il c.d. “Bonus Renzi” obbliga tutti alla trasmissione telematica dei modelli F24 S.M.Perego
10/05/2017 Disponibile sul sito dell’Agenzia l’applicazione web per il calcolo delle sanzioni per la voluntary disclosure-bis S.M.Perego
09/03/2017 Rottamabili solo i ruoli relativi a sanzioni S.M.Perego

Records 951 to 960 of 2397
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Titolo: Autotrasportatori disponibile il software per la domanda “caro petrolio”   Data : 24/06/2016
Autotrasportatori disponibile il software per la domanda “caro petrolio”
Con la nota 22.6.2016 n. 73354, l'Agenzia delle Dogane ha reso noto che, sul sito Internet della stessa Agenzia (all'indirizzo www.agenziadogane.gov.it), è stato reso disponibile il software aggiornato da utilizzare per la compilazione e la stampa della dichiarazione necessaria alla fruizione dell'agevolazione sul gasolio per autotrazione di cui all'art. 6 del DLgs. 26/2007 (c.d. "caro petrolio") relativa al secondo trimestre 2016.
In relazione ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno dell'anno in corso, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali dovrà essere presentata entro l'1.8.2016.
Si ricorda che, ad oggi, non sono state ancora prese posizioni definitive sulle detrazioni spettanti agli autotrasportatori da portare in deduzione dal reddito prodotto nell’anno 2015 sui trasporti effettuati dall’imprenditori nel comune di residenza, nella provincia ed oltre la regione limitrofa. Restano pertanto in sospeso le dichiarazioni dei redditi di tali imprenditori. Si ricorda che nell’anno 2015, le detrazioni spettanti, con il comunicato stampa del 6 agosto 2015, che sostituiva il precedente del 2 luglio 2015, le Entrate informavano che, su disposizione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, veniva recuperato in parte il taglio alle deduzioni forfetarie con riguardo ai redditi 2014. Tale disposizione aveva comportato, per alcuni, la presentazione di una prima dichiarazione dei redditi successivamente rettificata con un’ulteriore presentazione di una dichiarazione integrativa a sfavore con il pagamento delle residue imposte dovute a seguito del taglio subito.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 23.6.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 24.6.2016 - "Comunicazione dei consumi entro il 1° agosto per il “caro petrolio”" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego