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14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
07/03/2016 L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego

Records 1241 to 1250 of 2397
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Titolo: Sono indetraibili gli interessi contratti dalla cooperativa edilizia   Data : 24/06/2016
Sono indetraibili gli interessi contratti dalla cooperativa edilizia
Con la sentenza n. 11949 del 10.6.2016, la Corte di Cassazione ha chiarito che la detrazione del 19% degli interessi passivi su mutuo ipotecario contratto da cooperativa edilizia a proprietà indivisa spetta a quest'ultima e non al socio assegnatario dell'immobile.
Nel caso della sentenza, ad un contribuente era stato notificato un controllo formale (ex art. 36-ter del DPR 600/73) per una maggiore IRPEF dovuta a seguito del disconoscimento della detrazione in argomento, dallo stesso fatta valere in dichiarazione.
L'opposizione del contribuente ha trovato accoglimento da parte dei giudici di merito secondo i quali, sebbene la norma (art. 15 del TUIR) disciplini l'ipotesi di mutuo indiviso, la detraibilità delle somme corrisposte dai singoli assegnatari a titolo di rimborso degli interessi passivi relativi ai mutui contratti dalla cooperativa non può che essere intesa a favore degli stessi.
La Suprema Corte non ha condiviso tale decisione, in quanto, sulla base del dettato normativo, la detrazione spetta alla cooperativa contraente dei mutui ipotecari, ancora indivisi, come indivisa è la proprietà degli immobili. Infatti, i soci assegnatari degli alloggi vantano un mero diritto di godimento sul bene che nulla rileva ai fini del mutuo contratto dalla cooperativa (cfr. in tal senso Cass. 6.3.2015 n. 4550).
La pronuncia in esame è conforme all'orientamento dell'Amministrazione finanziaria (ris. Agenzia delle Entrate 18.4.2007 n. 71) e alla giurisprudenza di merito (C.T. Reg. Roma 22.3.2010 n. 41/35/10).
Fonte: Cass. 10.6.2016 n. 11949 - Il Quotidiano del Commercialista del 24.6.2016 - "Detrazione degli interessi passivi alla cooperativa se la proprietà è indivisa" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego