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23/12/2014 RESPONSABILITA’ FISCALE DEL COMMITTENTE E DELL’APPALTARORE – ABOLIZIONE ANCHE AI FINI DELLE RITENUTE DA LAVORO DIPENDENTE news S.M.Perego
20/10/2015 Resta reato l’omesso versamento ritenute previdenziali S.M.Perego
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10/10/2016 Retroattivo l’assoggettamento all’imposta IRAP per gli studi associati S.M.Perego
01/03/2018 Rette asili nido – La fattura a chi paga Stefano M. Perego
07/08/2015 Rettifica di denunce mensili UniEmens anomale e provvisorie – Messaggio INPS S.M.Perego
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Records 2041 to 2050 of 2397
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Titolo: Scade il 30 giugno la presentazione della dichiarazione IMU-TASI   Data : 24/06/2016
Scade il 30 giugno la presentazione della dichiarazione IMU-TASI
Entro il 30.6.2016 deve essere presentata la dichiarazione, valida sia ai fini IMU che TASI, delle variazioni della consistenza immobiliare avvenute nell'anno 2015.
Il modello di dichiarazione da utilizzare è quello approvato dal DM 30.10.2012 e vale sia ai fini IMU che TASI.
Entro lo stesso termine del 30.6.2016, invece, gli enti non commerciali devono comunicare le variazioni relative agli immobili esenti attraverso il modello approvato con il DM 26.6.2014, mentre devono utilizzare il modello ordinario se possiedono esclusivamente immobili non rientranti nell'ambito di applicazione dell'esenzione di cui all'art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92.
L'obbligo di comunicazione sorge solamente per i casi in cui gli immobili godono di riduzioni o esenzioni di imposta per situazioni non conoscibili da parte del Comune oppure se quest'ultimo non è in possesso delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento fiscale.
Si ricorda che anche in presenza di dichiarazione di successione, qualora si intenda fare valere eventuali agevolazioni, risulta necessario presentare la dichiarazione IMU-TASI
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 24.6.2016 - "Entro il 30 giugno la presentazione della dichiarazione IMU e TASI" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego