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20/12/2016 La presunzione può essere superata da autocertificazione con data certa S.M.Perego
20/12/2016 Scade il 31.12.2016 il pagamento elettronico degli iscritti al Registro dei revisori legali S.M.Perego
22/12/2016 Dall’1.1.2017 occorre adeguare i registri contabili dei semplificati al regime di cassa S.M.Perego
20/12/2016 Istituito il codice tributo per lo school bonus in vigore dall’1.1.2017 S.M.Perego
23/12/2016 Accessibile il credito d'imposta per i sistemi di videosorveglianza o allarme S.M.Perego
19/12/2016 Il diritto camerale annuale per il 2017 si riduce al 50% S.M.Perego
19/12/2016 On line la nuova bozza del modello di adesione alla voluntary disclosure S.M.Perego
19/12/2016 Equitalia salva la rottamazione delle rate scadenti dall'1.10.2016 al 31.12.2016 S.M.Perego
16/12/2016 Ulteriormente semplificata la richiesta del DURC on line S.M.Perego
16/12/2016 Nel 2017 si estende a tutta Italia il processo tributario telematico S.M.Perego

Records 1841 to 1850 of 2397
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Titolo: Il saldo IVA con Unico è soggetto agli interessi tenendo conto della proroga dei versamenti   Data : 27/06/2016
Il saldo IVA con Unico è soggetto agli interessi tenendo conto della proroga dei versamenti
Ai sensi dell'art. 6 del DPR 542/99, i soggetti che presentano la dichiarazione annuale IVA in sede di dichiarazione unificata con il modello UNICO 2016 possono effettuare il pagamento del saldo IVA entro il termine previsto per il versamento delle altre imposte dovute, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2016.
Posto che il DPCM 15.6.2016 ha disposto la proroga dal 16 giugno al 6 luglio anche dei versamenti derivanti dalla dichiarazione unificata annuale "senza alcuna maggiorazione", ne deriva che (ris. Agenzia delle Entrate 21 giugno 2012 n. 69):
- in caso di versamento del saldo IVA 2015 entro il 6 luglio, la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo si applica solo fino al 16 giugno (termine ordinario dei versamenti di UNICO 2016);
- la proroga non comporta l'applicazione di un'ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il periodo dal 17 giugno al 6 luglio.
Pertanto, un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa il saldo IVA 2015 entro il 6 luglio, deve maggiorarlo dell'1,2% (0,4% per i periodi 17 marzo-16 aprile, 17 aprile-16 maggio e 17 maggio-16 giugno).
Diversamente, un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa il saldo IVA 2015 entro il 22 agosto:
- deve maggiorarlo dell'1,2% per il differimento fino al 6 luglio;
- sull'importo comprensivo della suddetta maggiorazione dell'1,2% è dovuta l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il differimento al 22 agosto (la maggiorazione totale è quindi pari all'1,6048%).
La suddetta disciplina prevista per il versamento del saldo IVA non si applica al versamento dell'IVA per l'adeguamento agli studi di settore, il cui versamento deve avvenire entro il termine previsto per il versamento del saldo dell'imposta sul reddito, con conseguente applicazione delle proroghe al 6 luglio o al 22 agosto (con la maggiorazione dello 0,4%).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 27.6.2016 - "Saldo IVA di UNICO 2016, attenzione alle maggiorazioni" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego