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16/12/2015 Possibile l’acquisto di una ulteriore abitazione agevolata stante l’inidoneità della precedente S.M.Perego
26/11/2015 Sempre obbligatorio il Reverse charge sui fornitori non residenti S.M.Perego
23/12/2015 Limiti all'utilizzo del denaro contante S.M.Perego
11/01/2016 Estesi i trattamenti CIG S.M.Perego
08/01/2016 Dall’1.1.2016 ridotto l’aggio di riscossione S.M.Perego
08/01/2016 Sistema Tessera Sanitaria - Entratel lacunoso S.M.Perego
02/03/2016 Dal 12.3.2016 le dimissioni si presentano solo telematicamente S.M.Perego
23/12/2015 Estesa l’agevolazione “Prima Casa” S.M.Perego
16/12/2015 Trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria S.M.Perego

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Titolo: Il saldo IVA con Unico è soggetto agli interessi tenendo conto della proroga dei versamenti   Data : 27/06/2016
Il saldo IVA con Unico è soggetto agli interessi tenendo conto della proroga dei versamenti
Ai sensi dell'art. 6 del DPR 542/99, i soggetti che presentano la dichiarazione annuale IVA in sede di dichiarazione unificata con il modello UNICO 2016 possono effettuare il pagamento del saldo IVA entro il termine previsto per il versamento delle altre imposte dovute, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2016.
Posto che il DPCM 15.6.2016 ha disposto la proroga dal 16 giugno al 6 luglio anche dei versamenti derivanti dalla dichiarazione unificata annuale "senza alcuna maggiorazione", ne deriva che (ris. Agenzia delle Entrate 21 giugno 2012 n. 69):
- in caso di versamento del saldo IVA 2015 entro il 6 luglio, la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo si applica solo fino al 16 giugno (termine ordinario dei versamenti di UNICO 2016);
- la proroga non comporta l'applicazione di un'ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il periodo dal 17 giugno al 6 luglio.
Pertanto, un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa il saldo IVA 2015 entro il 6 luglio, deve maggiorarlo dell'1,2% (0,4% per i periodi 17 marzo-16 aprile, 17 aprile-16 maggio e 17 maggio-16 giugno).
Diversamente, un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa il saldo IVA 2015 entro il 22 agosto:
- deve maggiorarlo dell'1,2% per il differimento fino al 6 luglio;
- sull'importo comprensivo della suddetta maggiorazione dell'1,2% è dovuta l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il differimento al 22 agosto (la maggiorazione totale è quindi pari all'1,6048%).
La suddetta disciplina prevista per il versamento del saldo IVA non si applica al versamento dell'IVA per l'adeguamento agli studi di settore, il cui versamento deve avvenire entro il termine previsto per il versamento del saldo dell'imposta sul reddito, con conseguente applicazione delle proroghe al 6 luglio o al 22 agosto (con la maggiorazione dello 0,4%).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 27.6.2016 - "Saldo IVA di UNICO 2016, attenzione alle maggiorazioni" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego