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Data Titolo Sezione Autore
31/03/2016 Con l’opzione per il regime speciale dei lavoratori "impatriati" al via lo sconto del 30% S.M.Perego
18/04/2017 Con la dichiarazione dei redditi parte il visto di conformità per i crediti superiori a 5 mila euro S.M.Perego
13/02/2019 Con la fattura elettronica il reverse charge ha tempi stretti S.M.Perego
25/02/2019 Con la fatturazione elettronica le note di credito riportano il segno positivo S.M.Perego
26/06/2017 Con la L. 96/2017 cambia la gestione del lavoro occasionale S.M.Perego
17/07/2018 Con la sospensione feriale si sospendono anche i pagamenti S.M.Perego
22/03/2017 Con una sanzione ci si può ravvedere per l’omessa presentazione del mod. F24 a zero S.M.Perego
09/08/2018 Confermata l’esclusione dall’imposta di bollo per le associazioni e società sportive S.M.Perego
03/08/2016 Confermata la deducibilità dei contributi versati ai fondi sanitari integrativi dai pensionati S.M.Perego
12/04/2017 Confermata la proroga per la domanda di rottamazione dei ruoli S.M.Perego

Records 381 to 390 of 2397
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Titolo: Il saldo IVA con Unico è soggetto agli interessi tenendo conto della proroga dei versamenti   Data : 27/06/2016
Il saldo IVA con Unico è soggetto agli interessi tenendo conto della proroga dei versamenti
Ai sensi dell'art. 6 del DPR 542/99, i soggetti che presentano la dichiarazione annuale IVA in sede di dichiarazione unificata con il modello UNICO 2016 possono effettuare il pagamento del saldo IVA entro il termine previsto per il versamento delle altre imposte dovute, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2016.
Posto che il DPCM 15.6.2016 ha disposto la proroga dal 16 giugno al 6 luglio anche dei versamenti derivanti dalla dichiarazione unificata annuale "senza alcuna maggiorazione", ne deriva che (ris. Agenzia delle Entrate 21 giugno 2012 n. 69):
- in caso di versamento del saldo IVA 2015 entro il 6 luglio, la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo si applica solo fino al 16 giugno (termine ordinario dei versamenti di UNICO 2016);
- la proroga non comporta l'applicazione di un'ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il periodo dal 17 giugno al 6 luglio.
Pertanto, un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa il saldo IVA 2015 entro il 6 luglio, deve maggiorarlo dell'1,2% (0,4% per i periodi 17 marzo-16 aprile, 17 aprile-16 maggio e 17 maggio-16 giugno).
Diversamente, un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa il saldo IVA 2015 entro il 22 agosto:
- deve maggiorarlo dell'1,2% per il differimento fino al 6 luglio;
- sull'importo comprensivo della suddetta maggiorazione dell'1,2% è dovuta l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il differimento al 22 agosto (la maggiorazione totale è quindi pari all'1,6048%).
La suddetta disciplina prevista per il versamento del saldo IVA non si applica al versamento dell'IVA per l'adeguamento agli studi di settore, il cui versamento deve avvenire entro il termine previsto per il versamento del saldo dell'imposta sul reddito, con conseguente applicazione delle proroghe al 6 luglio o al 22 agosto (con la maggiorazione dello 0,4%).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 27.6.2016 - "Saldo IVA di UNICO 2016, attenzione alle maggiorazioni" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego