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18/02/2016 I fisioterapisti senza albo non possono costituirsi in STP S.M.Perego
09/02/2016 I forfetari non applicano le ritenute d’acconto ma compilano il quadro RS in Unico S.M.Perego
17/05/2016 I forfetari restano soggetti ai controlli con la compilazione del quadro RS S.M.Perego
26/05/2016 I lavoratori autonomi soggetti al controllo in caso di scostamento sulle ritenute subite S.M.Perego
12/04/2018 I lavoratori autonomi sono sempre esclusi dalle presunzioni legali S.M.Perego
26/11/2015 I medici di base esclusi dalla fatturazione elettronica S.M.Perego
16/12/2015 I medici di base sono esclusi da IRAP S.M.Perego
26/07/2016 I mutui ipotecari a favore di giovani coppie, famiglie numerose o con disabili esenti da imposte e bolli S.M.Perego
04/11/2015 I notai consigliano la vendita all’asta anche tra privati S.M.Perego
26/02/2016 I notai deducono dall’IRAP i contributi repertoriali S.M.Perego

Records 821 to 830 of 2397
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Titolo: Il saldo IVA con Unico è soggetto agli interessi tenendo conto della proroga dei versamenti   Data : 27/06/2016
Il saldo IVA con Unico è soggetto agli interessi tenendo conto della proroga dei versamenti
Ai sensi dell'art. 6 del DPR 542/99, i soggetti che presentano la dichiarazione annuale IVA in sede di dichiarazione unificata con il modello UNICO 2016 possono effettuare il pagamento del saldo IVA entro il termine previsto per il versamento delle altre imposte dovute, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2016.
Posto che il DPCM 15.6.2016 ha disposto la proroga dal 16 giugno al 6 luglio anche dei versamenti derivanti dalla dichiarazione unificata annuale "senza alcuna maggiorazione", ne deriva che (ris. Agenzia delle Entrate 21 giugno 2012 n. 69):
- in caso di versamento del saldo IVA 2015 entro il 6 luglio, la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo si applica solo fino al 16 giugno (termine ordinario dei versamenti di UNICO 2016);
- la proroga non comporta l'applicazione di un'ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il periodo dal 17 giugno al 6 luglio.
Pertanto, un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa il saldo IVA 2015 entro il 6 luglio, deve maggiorarlo dell'1,2% (0,4% per i periodi 17 marzo-16 aprile, 17 aprile-16 maggio e 17 maggio-16 giugno).
Diversamente, un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa il saldo IVA 2015 entro il 22 agosto:
- deve maggiorarlo dell'1,2% per il differimento fino al 6 luglio;
- sull'importo comprensivo della suddetta maggiorazione dell'1,2% è dovuta l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il differimento al 22 agosto (la maggiorazione totale è quindi pari all'1,6048%).
La suddetta disciplina prevista per il versamento del saldo IVA non si applica al versamento dell'IVA per l'adeguamento agli studi di settore, il cui versamento deve avvenire entro il termine previsto per il versamento del saldo dell'imposta sul reddito, con conseguente applicazione delle proroghe al 6 luglio o al 22 agosto (con la maggiorazione dello 0,4%).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 27.6.2016 - "Saldo IVA di UNICO 2016, attenzione alle maggiorazioni" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego