Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
19/05/2016 Maxi detrazione sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione S.M.Perego
20/05/2016 Pubblicato il software di controllo di studi e parametri allegati a UNICO 2016 S.M.Perego
20/05/2016 Esclusi dall’IRAP i medici di base in regime di convenzione S.M.Perego
20/05/2016 La Cassazione riconosce come fabbricato rurale solo quelli accatastati come D/10 S.M.Perego
20/05/2016 Nessun obbligo per i fornitori dei condomini di accettare l’incapienza dei condòmini S.M.Perego
20/05/2016 I CAF sono sempre soggetti al pagamento di sanzioni ed imposte S.M.Perego
23/05/2016 Disponibile il codice tributo per i compensi corrisposti ad avvocati per negoziazione assistita e ad arbitri S.M.Perego
23/05/2016 Nel mese di giugno l’Agenzia delle Entrate chiederà chiarimenti a 220 mila contribuenti sui redditi 2013 S.M.Perego
04/05/2016 L’acquisto di tartufi da raccoglitori occasionali è soggetto a ritenuta alla fonte S.M.Perego
26/05/2016 Super Bonus se il tirocinio si trasforma in tempo indeterminato S.M.Perego

Records 331 to 340 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: La Cassazione interviene sui tassi usurai   Data : 28/06/2016
La Cassazione interviene sui tassi usurai
La Cassazione, con la sentenza n. 12965 del 22.6.2016, ha statuito che la clausola contenuta nei contratti di apertura di credito in conto corrente, che prevede l’applicazione di un determinato tasso sugli interessi dovuti dal cliente e con fluttuazione aperta, con il solo diritto alla restituzione dell’eccedenza, è nulla, ex art. 1344 c.c..
In particolare, secondo i giudici, la pattuizione di interessi usurari non è eventualità che si verifica nei soli contratti di mutuo (ex art. 1815 co. 2 c.c.), bensì in qualsiasi contratto avente funzione creditizia, al quale può essere associata la corresponsione di interessi (compresa, quindi, l’apertura di credito in conto corrente).
Fonte: Cass. 22.6.2016 n. 12965 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego