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07/06/2016 Le spese per il servizio idrico integrato sono sempre di competenza dell’amministratore S.M.Perego
07/06/2016 Super ammortamenti particolari in presenza di leasing S.M.Perego
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07/06/2016 Studi di settore per professionisti non tutti aggiornati S.M.Perego
08/06/2016 Le aree edificabili sono tassate ai fini IMU in base al valore venale al 1° gennaio S.M.Perego
08/06/2016 L’INPS fornisce chiarimenti sull’obbligo di reperibilità in caso di malattia S.M.Perego
08/06/2016 Anche per tutte le auto il super ammortamento S.M.Perego
10/06/2016 La cessione di un bene oggetto di super ammortamento non sconta la maggiorazione S.M.Perego

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Titolo: L’esercizio della professione può essere abusivo se si passa tramite società   Data : 28/06/2016
L’esercizio della professione può essere abusivo se si passa tramite società
La Corte di Cassazione - con sentenza n. 26617 del 27.6.2016 - torna sinteticamente sul reato di esercizio abusivo della professione di cui all'art. 348 c.p.
In particolare, i giudici di legittimità confermano la penale responsabilità di un soggetto che ha fornito prestazioni contabili, nonché servizi di consulenza sul lavoro, per il tramite di una società di servizi, essendo privo di qualsiasi titolo abilitativo.
La sentenza in commento richiama sia il DLgs. 139/2005, con cui è stato delineato l'ordinamento professionale delle professioni contabili, sia la sentenza delle Sezioni Unite (SS.UU. n. 11545/2012), per affermare che può integrare il reato anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza "specifica" di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con continuità, onerosità e (almeno minimale) organizzazione.
Fonte: Cass. pen. 27.6.2016 n. 26617 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.6.2016 - "Esercizio abusivo della professione anche con partecipazione a una società" - Artusi
Sezione:   Autore : S.M.Perego