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19/10/2016 Esclusa la sanzione penale per l’intermediazione illecita di manodopera S.M.Perego
20/10/2016 Nel redditometro anche le presunzioni di donazione S.M.Perego
20/10/2016 In attesa del decreto di espropriazione il proprietario è sempre tenuto al pagamento dell’ICI - IMU e TASI S.M.Perego
20/10/2016 Esenti da imposta di registro e bollo le assegnazioni immobiliari all’ex coniuge S.M.Perego
20/10/2016 Al via l’inasprimento del monitoraggio fiscale internazionale S.M.Perego
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26/10/2016 Dall’1.1.2017 nuovi obblighi per i soggetti passivi IVA S.M.Perego
21/10/2016 Pronta la proroga dei super ammortamenti ma per le autovetture ne restano esclusi i professionisti S.M.Perego
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Records 2001 to 2010 of 2397
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Titolo: L’esercizio della professione può essere abusivo se si passa tramite società   Data : 28/06/2016
L’esercizio della professione può essere abusivo se si passa tramite società
La Corte di Cassazione - con sentenza n. 26617 del 27.6.2016 - torna sinteticamente sul reato di esercizio abusivo della professione di cui all'art. 348 c.p.
In particolare, i giudici di legittimità confermano la penale responsabilità di un soggetto che ha fornito prestazioni contabili, nonché servizi di consulenza sul lavoro, per il tramite di una società di servizi, essendo privo di qualsiasi titolo abilitativo.
La sentenza in commento richiama sia il DLgs. 139/2005, con cui è stato delineato l'ordinamento professionale delle professioni contabili, sia la sentenza delle Sezioni Unite (SS.UU. n. 11545/2012), per affermare che può integrare il reato anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza "specifica" di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con continuità, onerosità e (almeno minimale) organizzazione.
Fonte: Cass. pen. 27.6.2016 n. 26617 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.6.2016 - "Esercizio abusivo della professione anche con partecipazione a una società" - Artusi
Sezione:   Autore : S.M.Perego