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05/09/2016 Se si utilizza il sottotetto non abitabile l’immobile può essere considerato di lusso S.M.Perego
11/04/2017 Secondo la direttiva del Comando Generale della GdF il limite ai prelievi opera retroattivamente S.M.Perego
05/12/2016 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) uniforme a livello nazionale S.M.Perego
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02/01/2015 Semplificata la dichiarazione di successione news S.M.Perego
25/01/2017 Semplificate - L’assenza delle rimanenze di magazzino preclude l’accertamento analitico-presuntivo S.M.Perego
23/01/2017 Semplificati gli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico nel bilancio abbreviato S.M.Perego
12/11/2014 Semplificazioni in materia edilizia news S.M.Perego
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Titolo: L’esercizio della professione può essere abusivo se si passa tramite società   Data : 28/06/2016
L’esercizio della professione può essere abusivo se si passa tramite società
La Corte di Cassazione - con sentenza n. 26617 del 27.6.2016 - torna sinteticamente sul reato di esercizio abusivo della professione di cui all'art. 348 c.p.
In particolare, i giudici di legittimità confermano la penale responsabilità di un soggetto che ha fornito prestazioni contabili, nonché servizi di consulenza sul lavoro, per il tramite di una società di servizi, essendo privo di qualsiasi titolo abilitativo.
La sentenza in commento richiama sia il DLgs. 139/2005, con cui è stato delineato l'ordinamento professionale delle professioni contabili, sia la sentenza delle Sezioni Unite (SS.UU. n. 11545/2012), per affermare che può integrare il reato anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza "specifica" di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con continuità, onerosità e (almeno minimale) organizzazione.
Fonte: Cass. pen. 27.6.2016 n. 26617 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.6.2016 - "Esercizio abusivo della professione anche con partecipazione a una società" - Artusi
Sezione:   Autore : S.M.Perego