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13/11/2015 Esonerati dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi i servizi di telecomunicazione S.M.Perego
27/11/2015 La dichiarazione omessa ma presentata tardivamente non proroga i termini di accertamento S.M.Perego
24/11/2015 I revisori legali al versamento, entro il 31.1.2016, di euro 26,00. S.M.Perego
30/11/2015 Quale responsabilità solidale, ai fini TASI, tra i diversi possessori? S.M.Perego

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Titolo: L’esercizio della professione può essere abusivo se si passa tramite società   Data : 28/06/2016
L’esercizio della professione può essere abusivo se si passa tramite società
La Corte di Cassazione - con sentenza n. 26617 del 27.6.2016 - torna sinteticamente sul reato di esercizio abusivo della professione di cui all'art. 348 c.p.
In particolare, i giudici di legittimità confermano la penale responsabilità di un soggetto che ha fornito prestazioni contabili, nonché servizi di consulenza sul lavoro, per il tramite di una società di servizi, essendo privo di qualsiasi titolo abilitativo.
La sentenza in commento richiama sia il DLgs. 139/2005, con cui è stato delineato l'ordinamento professionale delle professioni contabili, sia la sentenza delle Sezioni Unite (SS.UU. n. 11545/2012), per affermare che può integrare il reato anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza "specifica" di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con continuità, onerosità e (almeno minimale) organizzazione.
Fonte: Cass. pen. 27.6.2016 n. 26617 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.6.2016 - "Esercizio abusivo della professione anche con partecipazione a una società" - Artusi
Sezione:   Autore : S.M.Perego