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Data Titolo Sezione Autore
10/10/2016 I termini per gli accertamenti scontano scadenze diverse S.M.Perego
14/10/2016 Dubbi sul “ne bis in idem” tra sanzione penale e amministrativa S.M.Perego
11/10/2016 Aggiornato il Registro dei revisori con le sezioni A e B Stefano M. Perego
24/10/2016 INPS - Assegno di natalità, dichiarazione sostitutiva unica (DSU) S.M.Perego
11/10/2016 È sempre necessario allegare la nota spese in primo grado Stefano M. Perego
11/10/2016 Solo con l’importazione definitiva si ha il pagamento dell’IVA e dei dazi S.M.Perego
11/10/2016 Dal 28 ottobre è possibile accedere alle delibere e calcolare l'IMU e la TASI dovute a saldo S.M.Perego
12/10/2016 Inapplicabile alla P.A. la responsabilità solidale per debiti retributivi S.M.Perego
12/10/2016 Scade il 20.10.2016 la domanda per la riammissione ai ruoli S.M.Perego
12/10/2016 Le operazioni quadrangolari escluse da IVA alla prima cessione interna S.M.Perego

Records 1441 to 1450 of 2397
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Titolo: Il canone RAI lo pagano anche i titolari di Partita IVA   Data : 28/06/2016
Il canone RAI lo pagano anche i titolari di Partita IVA
Con il PO n. 182/2016 del 24.6.2016, il CNDCEC specifica che non è tenuto al pagamento del canone speciale RAI l'Ordine che detiene esclusivamente PC, anche collegati in rete, privi di sintonizzatore TV e, dunque, non in grado di ricevere il segnale audio/video digitale terrestre o satellitare. Ciò, prosegue il CNDCEC richiamando la nota MISE 22.2.2012, vale anche se i computer in questione consentono l'ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via internet.
Il canone, infatti, è dovuto soltanto nel caso di detenzione di computer sintonizzati con l'antenna televisiva o, comunque in grado di ricevere il segnale radiotelevisivo digitale terrestre o satellitare.
Si ricorda, inoltre, che la nuova modalità di riscossione mediante addebito nella bolletta per la fornitura di energia elettrica, prevista dalla legge di stabilità 2016, si applica al canone RAI ordinario per uso privato; diversamente le aziende, gli esercizi, gli uffici e, in genere, i titolari di apparecchi TV diversi dai privati continuano a versare il "canone speciale RAI" secondo le scadenze, le tariffe e le regole già vigenti per l'anno 2015.
In merito all'addebito del canone TV ordinario in bolletta, la ris. Agenzia delle Entrate 24.6.2016 n. 50, al fine di consentire alle imprese elettriche il riversamento, mediante F24, delle somme riscosse, ha approvato il codice tributo "3409". Lo stesso codice è impiegato per consentire alle imprese elettriche di recuperare eventuali somme riversate in eccesso rispetto al canone riscosso (art. 4 co. 4 del DM 94/2016).
Infine, per consentire alle imprese elettriche di recuperare in compensazione, mediante F24, le somme rimborsate ai clienti (art. 6 comma 7 del DM 94/2016), è istituito il codice tributo "3410".
Fonte: DM 13.5.2016 Ministero dello Sviluppo economico n. 94 - Risoluzione Agenzia Entrate 24.6.2016 n. 50 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.6.2016 - "Niente canone RAI sui PC privi di sintonizzatore TV" - Corso
Sezione:   Autore : S.M.Perego