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Data Titolo Sezione Autore
13/09/2016 Scade il 30.9.2016 la presentazione dell’integrativa a credito relativa all’anno 2014 S.M.Perego
25/07/2016 Entro il 30.9.2016 l’Unico ad integrazione del Mod. 730 S.M.Perego
15/09/2016 Sull’IVA accertata si può applicare la rivalsa ordinaria S.M.Perego
15/09/2016 Super-ammortamenti vincolati ai coefficienti tabellari S.M.Perego
15/09/2016 Disponibili gli avvisi di ravvedimento sull’annualità 2012 nel “Cassetto Fiscale” S.M.Perego
14/09/2016 Pubblicati i codici tributo per il versamento delle sostitutive per l’assegnazione agevolata S.M.Perego
09/09/2016 Riconosciuto il credito IVA anche con dichiarazione omessa S.M.Perego
13/09/2016 Accatastamento nella categoria D/1 per le centrali eoliche S.M.Perego
16/09/2016 Al via le lettere di anomalia sui redditi 2012 – Possibile il ravvedimento operoso S.M.Perego
13/09/2016 L’accertamento redditometrico può essere superato anche con presunzioni S.M.Perego

Records 1631 to 1640 of 2397
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Titolo: Il canone RAI lo pagano anche i titolari di Partita IVA   Data : 28/06/2016
Il canone RAI lo pagano anche i titolari di Partita IVA
Con il PO n. 182/2016 del 24.6.2016, il CNDCEC specifica che non è tenuto al pagamento del canone speciale RAI l'Ordine che detiene esclusivamente PC, anche collegati in rete, privi di sintonizzatore TV e, dunque, non in grado di ricevere il segnale audio/video digitale terrestre o satellitare. Ciò, prosegue il CNDCEC richiamando la nota MISE 22.2.2012, vale anche se i computer in questione consentono l'ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via internet.
Il canone, infatti, è dovuto soltanto nel caso di detenzione di computer sintonizzati con l'antenna televisiva o, comunque in grado di ricevere il segnale radiotelevisivo digitale terrestre o satellitare.
Si ricorda, inoltre, che la nuova modalità di riscossione mediante addebito nella bolletta per la fornitura di energia elettrica, prevista dalla legge di stabilità 2016, si applica al canone RAI ordinario per uso privato; diversamente le aziende, gli esercizi, gli uffici e, in genere, i titolari di apparecchi TV diversi dai privati continuano a versare il "canone speciale RAI" secondo le scadenze, le tariffe e le regole già vigenti per l'anno 2015.
In merito all'addebito del canone TV ordinario in bolletta, la ris. Agenzia delle Entrate 24.6.2016 n. 50, al fine di consentire alle imprese elettriche il riversamento, mediante F24, delle somme riscosse, ha approvato il codice tributo "3409". Lo stesso codice è impiegato per consentire alle imprese elettriche di recuperare eventuali somme riversate in eccesso rispetto al canone riscosso (art. 4 co. 4 del DM 94/2016).
Infine, per consentire alle imprese elettriche di recuperare in compensazione, mediante F24, le somme rimborsate ai clienti (art. 6 comma 7 del DM 94/2016), è istituito il codice tributo "3410".
Fonte: DM 13.5.2016 Ministero dello Sviluppo economico n. 94 - Risoluzione Agenzia Entrate 24.6.2016 n. 50 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.6.2016 - "Niente canone RAI sui PC privi di sintonizzatore TV" - Corso
Sezione:   Autore : S.M.Perego