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Data Titolo Sezione Autore
07/11/2016 Nessuna alternativa, per parlare con l’Agenzia delle Entrate devi pagare S.M.Perego
07/11/2016 Disponibile una guida dell’Agenzia delle Entrate sul ravvedimento operoso S.M.Perego
07/11/2016 Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi S.M.Perego
07/11/2016 Approvato il modello per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
04/11/2016 Dal 2017 deducibilità integrale per le spese di formazione e di aggiornamento professionale S.M.Perego
31/10/2016 Disponibili le regole per la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica S.M.Perego
04/11/2016 Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari S.M.Perego
26/10/2016 Dubbi costituzionali sulla rottamazione dei ruoli per l’esclusione dei Comuni e concessionari locali S.M.Perego
03/11/2016 Ulteriori chiarimenti sul DURC on-line S.M.Perego
03/11/2016 L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda S.M.Perego

Records 1981 to 1990 of 2397
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Titolo: Il canone RAI lo pagano anche i titolari di Partita IVA   Data : 28/06/2016
Il canone RAI lo pagano anche i titolari di Partita IVA
Con il PO n. 182/2016 del 24.6.2016, il CNDCEC specifica che non è tenuto al pagamento del canone speciale RAI l'Ordine che detiene esclusivamente PC, anche collegati in rete, privi di sintonizzatore TV e, dunque, non in grado di ricevere il segnale audio/video digitale terrestre o satellitare. Ciò, prosegue il CNDCEC richiamando la nota MISE 22.2.2012, vale anche se i computer in questione consentono l'ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via internet.
Il canone, infatti, è dovuto soltanto nel caso di detenzione di computer sintonizzati con l'antenna televisiva o, comunque in grado di ricevere il segnale radiotelevisivo digitale terrestre o satellitare.
Si ricorda, inoltre, che la nuova modalità di riscossione mediante addebito nella bolletta per la fornitura di energia elettrica, prevista dalla legge di stabilità 2016, si applica al canone RAI ordinario per uso privato; diversamente le aziende, gli esercizi, gli uffici e, in genere, i titolari di apparecchi TV diversi dai privati continuano a versare il "canone speciale RAI" secondo le scadenze, le tariffe e le regole già vigenti per l'anno 2015.
In merito all'addebito del canone TV ordinario in bolletta, la ris. Agenzia delle Entrate 24.6.2016 n. 50, al fine di consentire alle imprese elettriche il riversamento, mediante F24, delle somme riscosse, ha approvato il codice tributo "3409". Lo stesso codice è impiegato per consentire alle imprese elettriche di recuperare eventuali somme riversate in eccesso rispetto al canone riscosso (art. 4 co. 4 del DM 94/2016).
Infine, per consentire alle imprese elettriche di recuperare in compensazione, mediante F24, le somme rimborsate ai clienti (art. 6 comma 7 del DM 94/2016), è istituito il codice tributo "3410".
Fonte: DM 13.5.2016 Ministero dello Sviluppo economico n. 94 - Risoluzione Agenzia Entrate 24.6.2016 n. 50 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.6.2016 - "Niente canone RAI sui PC privi di sintonizzatore TV" - Corso
Sezione:   Autore : S.M.Perego