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08/05/2019 IMU – Approvati i coefficienti per determinazione del valore dei fabbricati di categoria “D” S.M.Perego
11/05/2019 La deducibilità delle spese per la formazione professionale presenta alcune criticità S.M.Perego
11/05/2019 Tarda ad arrivare il software per il controllo degli ISA S.M.Perego
11/05/2019 Le novità del Quadro RP per gli oneri detraibili e deducibili S.M.Perego
14/05/2019 CAF e intermediari alle prese degli scontrini per gli acquisti di farmaci ad uso veterinario senza alcuna specifica S.M.Perego
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14/05/2019 Nuove deleghe per gli intermediari per accedere ai dati utili all’applicazione degli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) S.M.Perego
14/05/2019 Dal 1° luglio scatta l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, commercianti semplificazioni in vista S.M.Perego
14/05/2019 L’emissione di fattura elettronica a San Marino non esclude l’esterometro S.M.Perego
15/05/2019 Nessuna semplificazione per l’esterometro – l’invio resta mensile S.M.Perego

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Titolo: Il canone RAI lo pagano anche i titolari di Partita IVA   Data : 28/06/2016
Il canone RAI lo pagano anche i titolari di Partita IVA
Con il PO n. 182/2016 del 24.6.2016, il CNDCEC specifica che non è tenuto al pagamento del canone speciale RAI l'Ordine che detiene esclusivamente PC, anche collegati in rete, privi di sintonizzatore TV e, dunque, non in grado di ricevere il segnale audio/video digitale terrestre o satellitare. Ciò, prosegue il CNDCEC richiamando la nota MISE 22.2.2012, vale anche se i computer in questione consentono l'ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via internet.
Il canone, infatti, è dovuto soltanto nel caso di detenzione di computer sintonizzati con l'antenna televisiva o, comunque in grado di ricevere il segnale radiotelevisivo digitale terrestre o satellitare.
Si ricorda, inoltre, che la nuova modalità di riscossione mediante addebito nella bolletta per la fornitura di energia elettrica, prevista dalla legge di stabilità 2016, si applica al canone RAI ordinario per uso privato; diversamente le aziende, gli esercizi, gli uffici e, in genere, i titolari di apparecchi TV diversi dai privati continuano a versare il "canone speciale RAI" secondo le scadenze, le tariffe e le regole già vigenti per l'anno 2015.
In merito all'addebito del canone TV ordinario in bolletta, la ris. Agenzia delle Entrate 24.6.2016 n. 50, al fine di consentire alle imprese elettriche il riversamento, mediante F24, delle somme riscosse, ha approvato il codice tributo "3409". Lo stesso codice è impiegato per consentire alle imprese elettriche di recuperare eventuali somme riversate in eccesso rispetto al canone riscosso (art. 4 co. 4 del DM 94/2016).
Infine, per consentire alle imprese elettriche di recuperare in compensazione, mediante F24, le somme rimborsate ai clienti (art. 6 comma 7 del DM 94/2016), è istituito il codice tributo "3410".
Fonte: DM 13.5.2016 Ministero dello Sviluppo economico n. 94 - Risoluzione Agenzia Entrate 24.6.2016 n. 50 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.6.2016 - "Niente canone RAI sui PC privi di sintonizzatore TV" - Corso
Sezione:   Autore : S.M.Perego