Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
29/06/2015 Detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici per gli immobili concessi a terzi S.M.Perego
29/06/2015 La rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni scade il 30 giugno 2015 S.M.Perego
29/06/2015 Sul Reverse charge è intervenuta Confindustria con nota del 22.6.2015 S.M.Perego
29/06/2015 Detrazione IRPEF per le spese di recupero del patrimonio edilizio a seguito del decesso del contribuente S.M.Perego
06/07/2015 Rent to buy - Inadempimento dell'inquilino e liberazione dell'immobile S.M.Perego
16/07/2015 Il ravvedimento operoso del quadro RW S.M.Perego
16/07/2015 Accertati i compensi certificati dai sostituti d'imposta e dallo spesometro S.M.Perego
16/07/2015 Ridotti i termini processuali di sospensione feriale nel processo amministrativo S.M.Perego
16/07/2015 Scade il 31.7.2015 la presentazione del mod. 770 e l’invio telematico delle certificazioni uniche nonostante alcuni dubbi sulla compilazione. S.M.Perego
16/07/2015 Massofisioterapisti con detraibilità ai fini IRPEF limitata S.M.Perego

Records 291 to 300 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Il canone RAI lo pagano anche i titolari di Partita IVA   Data : 28/06/2016
Il canone RAI lo pagano anche i titolari di Partita IVA
Con il PO n. 182/2016 del 24.6.2016, il CNDCEC specifica che non è tenuto al pagamento del canone speciale RAI l'Ordine che detiene esclusivamente PC, anche collegati in rete, privi di sintonizzatore TV e, dunque, non in grado di ricevere il segnale audio/video digitale terrestre o satellitare. Ciò, prosegue il CNDCEC richiamando la nota MISE 22.2.2012, vale anche se i computer in questione consentono l'ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via internet.
Il canone, infatti, è dovuto soltanto nel caso di detenzione di computer sintonizzati con l'antenna televisiva o, comunque in grado di ricevere il segnale radiotelevisivo digitale terrestre o satellitare.
Si ricorda, inoltre, che la nuova modalità di riscossione mediante addebito nella bolletta per la fornitura di energia elettrica, prevista dalla legge di stabilità 2016, si applica al canone RAI ordinario per uso privato; diversamente le aziende, gli esercizi, gli uffici e, in genere, i titolari di apparecchi TV diversi dai privati continuano a versare il "canone speciale RAI" secondo le scadenze, le tariffe e le regole già vigenti per l'anno 2015.
In merito all'addebito del canone TV ordinario in bolletta, la ris. Agenzia delle Entrate 24.6.2016 n. 50, al fine di consentire alle imprese elettriche il riversamento, mediante F24, delle somme riscosse, ha approvato il codice tributo "3409". Lo stesso codice è impiegato per consentire alle imprese elettriche di recuperare eventuali somme riversate in eccesso rispetto al canone riscosso (art. 4 co. 4 del DM 94/2016).
Infine, per consentire alle imprese elettriche di recuperare in compensazione, mediante F24, le somme rimborsate ai clienti (art. 6 comma 7 del DM 94/2016), è istituito il codice tributo "3410".
Fonte: DM 13.5.2016 Ministero dello Sviluppo economico n. 94 - Risoluzione Agenzia Entrate 24.6.2016 n. 50 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.6.2016 - "Niente canone RAI sui PC privi di sintonizzatore TV" - Corso
Sezione:   Autore : S.M.Perego