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Data Titolo Sezione Autore
04/10/2016 L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla dilazione dei ruoli S.M.Perego
04/10/2016 La presentazione del modello EAS non ha scadenza S.M.Perego
04/10/2016 Esclusione automatica dal VIES in assenza di invio dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
06/10/2016 Parte la trasmissione telematica della dichiarazione IMU S.M.Perego
06/10/2016 Pertinenze e aree pertinenziali escluse da ICI anche senza dichiarazione S.M.Perego
06/10/2016 Opera la presunzione di cessione in assenza dei beni presso l’impresa S.M.Perego
06/10/2016 Le imposte sostitutive per l’assegnazione dei beni ai soci si pagano entro il 30.11.2016 S.M.Perego
06/10/2016 Per gli acquisti di aree PEEP opera sempre l’agevolazione S.M.Perego
07/10/2016 La costruzione di un fabbricato strumentale per gli esportatori abituali resta escluso da IVA S.M.Perego
07/10/2016 Gli studi associati scontano sempre l’IRAP, anche per il pregresso S.M.Perego

Records 1291 to 1300 of 2397
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Titolo: Dall’1.1.2019 i buoni di acquisto (voucher) saranno soggetti ad una nuova disciplina   Data : 28/06/2016
Dall’1.1.2019 i buoni di acquisto (voucher) saranno soggetti ad una nuova disciplina
In data 27.6.2016, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la direttiva che disciplina il trattamento IVA dei c.d. "voucher" (buoni che contengono l'obbligo di essere accettati come corrispettivo a fronte di una cessione di beni o una prestazione di servizi), al fine di semplificare e armonizzare le norme nazionali in materia ed evitare fenomeni di doppia o mancata imposizione.
Essa modifica la direttiva 2006/112/CE, introducendo le definizioni di "buono", "buono monouso" e "buono multiuso". In particolare, un buono si definisce "monouso" (single-purpose voucher) se è noto il luogo dell'operazione cui esso dà diritto, nonché l'imposta dovuta, per cui il trasferimento di detto titolo da un soggetto a un altro è soggetto ad IVA, in quanto equiparato all'effettuazione della cessione o prestazione sottesa.
Si definisce, invece, "multiuso" (multi-purpose voucher) qualsiasi buono che non è possibile qualificare come monouso, e in relazione al quale non è nota la natura dell'operazione. Pertanto, il relativo trasferimento non è soggetto ad IVA, rilevando, ai fini dell'imposta, soltanto il momento in cui l'operazione è materialmente effettuata.
La direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 31.12.2018 e le relative disposizioni si applicheranno a partire dall'1.1.2019.
Fonte: Corte di giustizia 29.7.2010 n. C-40/09 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.6.2016 - "Dal 2019 nuove regole IVA per i buoni acquisto" - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego