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Data Titolo Sezione Autore
25/07/2016 La donazione simulata è dolo S.M.Perego
04/05/2016 La falsificazione dei modelli F24 è reato penale S.M.Perego
29/05/2018 La fattura elettronica scartata si può ritrasmettere S.M.Perego
12/11/2018 La fattura elettronica viene scartata in assenza di Iva S.M.Perego
26/03/2019 La fatturazione differita segue l’emissione dello scontrino S.M.Perego
29/05/2014 La fatturazione elettronica nei confronti della PA news S.M.Perego
21/06/2016 La fatturazione elettronica si estende ai privati S.M.Perego
19/04/2016 La fornitura e posa in opera di infissi sconta l'Iva con aliquota del 10% S.M.Perego
30/06/2016 La L. 106/2016 apporta modifiche ai bilanci delle associazioni riconosciute S.M.Perego
30/06/2016 La legge 112/2016 dispone le misure di protezione delle persone prive di autonomia S.M.Perego

Records 1341 to 1350 of 2397
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Titolo: Dall’1.1.2019 i buoni di acquisto (voucher) saranno soggetti ad una nuova disciplina   Data : 28/06/2016
Dall’1.1.2019 i buoni di acquisto (voucher) saranno soggetti ad una nuova disciplina
In data 27.6.2016, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la direttiva che disciplina il trattamento IVA dei c.d. "voucher" (buoni che contengono l'obbligo di essere accettati come corrispettivo a fronte di una cessione di beni o una prestazione di servizi), al fine di semplificare e armonizzare le norme nazionali in materia ed evitare fenomeni di doppia o mancata imposizione.
Essa modifica la direttiva 2006/112/CE, introducendo le definizioni di "buono", "buono monouso" e "buono multiuso". In particolare, un buono si definisce "monouso" (single-purpose voucher) se è noto il luogo dell'operazione cui esso dà diritto, nonché l'imposta dovuta, per cui il trasferimento di detto titolo da un soggetto a un altro è soggetto ad IVA, in quanto equiparato all'effettuazione della cessione o prestazione sottesa.
Si definisce, invece, "multiuso" (multi-purpose voucher) qualsiasi buono che non è possibile qualificare come monouso, e in relazione al quale non è nota la natura dell'operazione. Pertanto, il relativo trasferimento non è soggetto ad IVA, rilevando, ai fini dell'imposta, soltanto il momento in cui l'operazione è materialmente effettuata.
La direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 31.12.2018 e le relative disposizioni si applicheranno a partire dall'1.1.2019.
Fonte: Corte di giustizia 29.7.2010 n. C-40/09 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.6.2016 - "Dal 2019 nuove regole IVA per i buoni acquisto" - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego