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Data Titolo Sezione Autore
10/01/2018 INPS CD e IAP under 40 esclusi dall’obbligo della contribuzione previdenziale S.M.Perego
10/01/2018 Deducibili i carburanti solo se pagati con sistemi tracciabili S.M.Perego
16/01/2018 Approvati i modelli di Dichiarazione annuale IVA 2018 S.M.Perego
07/12/2017 Approvato il nuovo modello di domanda per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
16/01/2018 On-line il Mod. 730/2018 S.M.Perego
22/12/2017 Nessun limite di spesa alle detrazioni sulle ristrutturazioni S.M.Perego
17/01/2018 La detrazione IVA sugli acquisti per le fatture tardive ancora da chiarire S.M.Perego
18/01/2018 Diritto camerale incerto anche per il 2018 S.M.Perego
18/01/2018 Per la detraibilità dell’IVA rileva la data di ricevimento della fattura S.M.Perego
18/01/2018 Le agevolazioni prima casa si perdono se non c’è l’effettiva residenza S.M.Perego

Records 1351 to 1360 of 2397
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Titolo: Dall’1.1.2019 i buoni di acquisto (voucher) saranno soggetti ad una nuova disciplina   Data : 28/06/2016
Dall’1.1.2019 i buoni di acquisto (voucher) saranno soggetti ad una nuova disciplina
In data 27.6.2016, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la direttiva che disciplina il trattamento IVA dei c.d. "voucher" (buoni che contengono l'obbligo di essere accettati come corrispettivo a fronte di una cessione di beni o una prestazione di servizi), al fine di semplificare e armonizzare le norme nazionali in materia ed evitare fenomeni di doppia o mancata imposizione.
Essa modifica la direttiva 2006/112/CE, introducendo le definizioni di "buono", "buono monouso" e "buono multiuso". In particolare, un buono si definisce "monouso" (single-purpose voucher) se è noto il luogo dell'operazione cui esso dà diritto, nonché l'imposta dovuta, per cui il trasferimento di detto titolo da un soggetto a un altro è soggetto ad IVA, in quanto equiparato all'effettuazione della cessione o prestazione sottesa.
Si definisce, invece, "multiuso" (multi-purpose voucher) qualsiasi buono che non è possibile qualificare come monouso, e in relazione al quale non è nota la natura dell'operazione. Pertanto, il relativo trasferimento non è soggetto ad IVA, rilevando, ai fini dell'imposta, soltanto il momento in cui l'operazione è materialmente effettuata.
La direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 31.12.2018 e le relative disposizioni si applicheranno a partire dall'1.1.2019.
Fonte: Corte di giustizia 29.7.2010 n. C-40/09 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.6.2016 - "Dal 2019 nuove regole IVA per i buoni acquisto" - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego