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01/08/2016 Nuove funzionalità nel cassetto previdenziale dell’INPS S.M.Perego
31/07/2019 Nuove indicazioni dal Garante della Privacy al trattamento di dati nei rapporti di lavoro S.M.Perego
04/10/2018 Nuove modalità di esecuzione dei controlli da parte dell'ENEA (DM 11.5.2018) S.M.Perego
31/12/2018 Nuove modalità di pagamento dell'imposta di bollo S.M.Perego
03/05/2017 Nuove modifiche al modello 770/2017 S.M.Perego
20/12/2016 Nuove norme al regolamento sulla privacy S.M.Perego
16/09/2014 Nuove norme per l'utilizzo del modello F24 news S.M.Perego
15/02/2017 Nuove regole per il versamento delle ritenute d’acconto effettuate dal condominio S.M.Perego
04/03/2009 Nuove regole per la gestione delle password d'accesso ai servizi telematici news S.M.Perego
15/04/2009 Nuove scadenze fiscali news S.M.Perego

Records 1701 to 1710 of 2397
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Titolo: Dall’1.1.2019 i buoni di acquisto (voucher) saranno soggetti ad una nuova disciplina   Data : 28/06/2016
Dall’1.1.2019 i buoni di acquisto (voucher) saranno soggetti ad una nuova disciplina
In data 27.6.2016, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la direttiva che disciplina il trattamento IVA dei c.d. "voucher" (buoni che contengono l'obbligo di essere accettati come corrispettivo a fronte di una cessione di beni o una prestazione di servizi), al fine di semplificare e armonizzare le norme nazionali in materia ed evitare fenomeni di doppia o mancata imposizione.
Essa modifica la direttiva 2006/112/CE, introducendo le definizioni di "buono", "buono monouso" e "buono multiuso". In particolare, un buono si definisce "monouso" (single-purpose voucher) se è noto il luogo dell'operazione cui esso dà diritto, nonché l'imposta dovuta, per cui il trasferimento di detto titolo da un soggetto a un altro è soggetto ad IVA, in quanto equiparato all'effettuazione della cessione o prestazione sottesa.
Si definisce, invece, "multiuso" (multi-purpose voucher) qualsiasi buono che non è possibile qualificare come monouso, e in relazione al quale non è nota la natura dell'operazione. Pertanto, il relativo trasferimento non è soggetto ad IVA, rilevando, ai fini dell'imposta, soltanto il momento in cui l'operazione è materialmente effettuata.
La direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 31.12.2018 e le relative disposizioni si applicheranno a partire dall'1.1.2019.
Fonte: Corte di giustizia 29.7.2010 n. C-40/09 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.6.2016 - "Dal 2019 nuove regole IVA per i buoni acquisto" - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego